LA CORTE DI CASSAZIONE SI È PRONUNCIATA SULLA RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO 

Con la sentenza n. del 3 dicembre 2025 n. 31423 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del delegato

I PRINCIPI AFFERMATI SONO I SEGUENTI:

  1. La legge n. 117, dunque, non si applica. Perché? Perché non possono ravvisarsi le condizioni perché la figura del professionista delegato alle operazioni di vendita possa fondatamente essere ricondotto al novero degli «estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria» ai quali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, è applicabile la l. n. 117 del 1988. 
  2. Come condivisibilmente osserva il P.G. nelle proprie conclusioni, gli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria”, di cui parla il citato art. 1 comma 1 l. n. 117 del 1988, sono “estranei” in quanto non appartenenti “alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali”, ma sono “intranei” sotto il profilo dell’attività svolta, in quanto “esercitano l’attività giudiziaria”. L’estensione a costoro delle prescrizioni della legge n. 117 del 1988 nasce proprio dal fatto che essi, al pari dei magistrati di carriera, comunque giudicano, decidono le controversie e i processi (giudici di pace, giudici onorari di tribunale oggi GOP, giudici popolari di corte d’assise), ovvero svolgono al pari dei magistrati di carriera funzioni requirenti (i VPO): funzioni giurisdizionali sono svolte in modo pieno e autonomo, non in modo parziale e solo delegato. E si tratta di funzioni che si evidenziano come tali proprio attraverso il diretto operare dei detti “estranei”. Nell’ipotesi considerata, invece, accade in sostanza che lo sbocco dell’agire del delegato, pur espressione di esercizio di attività che altrimenti avrebbe svolto il giudice, rimane soggetto al possibile intervento e in definitiva alla responsabilità del giudice dell’esecuzione e, dunque, anche la verificazione di suoi eventuali errori (come quello dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria in esame), è comunque soggetta alla valutazione del giudice dell’esecuzione.
  3. La qualifica dell’attività del delegato come attività solo in senso lato giurisdizionale (in quanto costituente, nei suoi pur vari aspetti, solo un segmento, privo di contenuto decisorio, di un procedimento civile esecutivo) e la conseguente natura della figura del delegato quale ausiliare del giudice, sia pure sui generis,rendono pertinenti, quali corollari strettamente conseguenti (pena l’intrinseca incoerenza della intera ricostruzione), le stesse affermazioni di principio che tradizionalmente sono riferite agli altri ausiliari (quale il c.t.u. o l’appartenente alla polizia giudiziaria) e cioè: ─ il delegato svolge, nell’ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell’interesse generale e superiore della giustizia, il che può essere fonte di responsabilità penale, disciplinare e anche civile, la quale importa, in capo allo stesso, l’obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio (Cass. 25/05/1973, n. 1545; 21/10/1992, n. 11474; Cass. 18/09/2015, n. 18313); ─ è l’ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa, mentre della stessa non può essere chiamato a rispondere il Ministero della Giustizia (v. Cass. n. 18313 del 2015, cit.; n. 4070 del 2024, cit.).
  4. La responsabilità, extracontrattuale, del professionista delegato alla vendita per i danni arrecati a terzi (come l’aggiudicatario) dall’esecuzione dell’attività delegate deve allora essere valutata con minor rigore, nel senso di essere limitata ai casi di colpa grave, le volte in cui l’attività che ha cagionato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi di speciale difficoltà, non anche nel caso in cui il pregiudizio sia disceso dall’esecuzione negligente o imprudente dell’attività o dalla mancanza della perizia normalmente esigibile per la soluzione di problemi di non speciale difficoltà. In tal senso questa Corte ha già affermato, sebbene con riferimento a fattispecie di responsabilità contrattuale, che «in relazione all’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dalla non coincidenza tra le risultanze dei registri immobiliari, in cui la particella oggetto di vendita risultava libera, e quelle di un atto di pignoramento), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un’ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve» (Cass. Sez. 3, 17/09/2024, n. 25026).

Si allega la sentenza n. 31423 del 2025

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento