Focus: i rapporti tra ordine di liberazione e provvedimento di assegnazione dell’immobile al coniuge separato o divorziato

L’ordine di liberazione e il provvedimento di assegnazione della casa coniugale: cenni generali 

Nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli minori per effetto della separazione o del divorzio può verificarsi che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sia anteriore al pignoramento ma non trascritto.

Cosa accade?

Per fornire adeguata risposta occorre chiarire il quadro normativo di riferimento ed i criteri interpretativi desumibili dai principali arresti della giurisprudenza.

L’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 stabilisce che «L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’articolo 1599 del codice civile».

La legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso, ha introdotto nel codice civile l’art. 155 quater (applicabile a decorrere dal 1° marzo 2006) secondo cui «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643».

La disposizione dettata dal citato art. 155 quater c.c., in virtù del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in tema di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, è stata poi trasfusa nell’art. 337 sexies c.c., applicabile, ai sensi dell’art. 337 bis c.c. anche ai casi di «separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti ‘relativi ai figli nati fuori dal matrimonio’».

Nonostante l’introduzione dell’art. 155 quater c.c., poi recepito dall’art. 337 sexies c.c., va, però, segnalato che l’art. 6, comma 6 della legge n. 898 del 1970 (applicabile anche in caso di separazione personale come ritenuto dalla Consulta con la sentenza n. 454 del 1989) non è mai stato espressamente abrogato.

Ciò posto, va rammentato che prima della introduzione dell’art. 155 quater c.c. (ora art. 337 sexies c.c.) si era ritenuto che il coniuge assegnatario della casa coniugale vantasse un diritto di godimento assimilabile a quello del conduttore. 

La giurisprudenza era, infatti, approdata alla conclusione secondo cui, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della legge n. 74 del 1987, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in virtù di titolo formato in epoca successiva, nei limiti del novennio, se trascritto, ed oltre il novennio e sino alla cessazione dei suoi effetti, se trascritto prima della trascrizione del titolo vantato dal citato terzo (Cass. sez. un. 26 luglio 2002, n. 11096, e, successivamente, Cass. 2 aprile 2003, n. 5067, Cass. 29 agosto 2003, n. 12705).

Nell’attuale quadro normativo e, dunque, a decorrere dal 1° marzo 2006, la domanda è la seguente: il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è sempre opponibile alla procedura se ha data certa anteriore al pignoramento oppure occorre che sia trascritto’

La questione controversa  è stata risolta dalla Suprema Corte

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12387 del 2022, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 

  •  Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso a far data dal 1° marzo 2006 garantisce al beneficiario la tutela del diritto a godere dell’immobile pignorato in pregiudizio di eventuali altri aventi diritto, solo se prioritariamente trascritto. Tale conclusione si ricava innanzitutto dalla lettera della legge. L’art. 155 quater, primo comma, ultimo inciso, c.c. (ora art. 337 sexies c.c.), richiamando l’art. 2643 c.c. (rectius l’art. 2644 c.c.), riconduce per la prima volta al regime della priorità della trascrizione la risoluzione dei conflitti tra l’assegnatario della casa coniugale e qualunque terzo titolare di una posizione giuridica antagonista. Il legislatore del 2006 ha, pertanto, assimilato il diritto di godimento attribuito all’assegnatario della casa coniugale ai diritti reali trasformandolo in un diritto reale atipico di abitazione;
  • dall’art. 155 quater c.c. (ora art. 337 sexies c.c.) si ricava che anche il conflitto tra l’assegnatario della casa coniugale ed il terzo acquirente soggiace alla applicazione del solo criterio enunciato dall’art. 2644 c.c., come richiamato dall’art. 155 quater c.c. (ora art. 337 sexies c.c.); 
  • la circostanza che il provvedimento recante l’assegnazione abbia data certa anteriore alla trascrizione del titolo vantato dal terzo acquirente dell’immobile ove è ubicata la casa coniugale non attribuisce, pertanto, al beneficiario il diritto al godimento del bene in pregiudizio del nuovo proprietario neppure per un novennio;
  • tuttavia, se il provvedimento di assegnazione non trascritto è stato emesso in data antecedente alla data di entrata in vigore della riforma sull’affido condiviso (e, dunque, entro il 28 febbraio 2006), il diritto del coniuge assegnatario, potendosi assimilare ad un diritto personale di godimento come quello del conduttore (come ritenuto dalla giurisprudenza anche recente), deve ritenersi certamente opponibile al ceto creditorio ed all’acquirente dalla vendita forzata per un novennio.

Quali le implicazioni pratiche di tale orientamento?

  • Il custode giudiziario, quando redige le proprie relazioni informative, deve riferire se l’immobile pignorato assegnato come casa familiare sia stato emesso a decorrere dal 1° marzo 2006 o in data antecedente.
  • e esso è stato emesso sino al 28.2.2006 è sufficiente riferire se abbia o meno data anteriore al pignoramento.
  • se è stato emesso dal 1° marzo 2006 in poi occorre accertare che esso sia stato trascritto in epoca anteriore alla trascrizione del pignoramento. Tale anteriorità, invero, consente di escludere la possibilità di emettere l’ordine di liberazione. 

Si allega la sentenza citata: Cass. 12387 del 2022

La Direzione scientifica del Labirinto del diritto

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