Focus in tema di mutui: quando si è in presenza di un titolo esecutivo?

Il contratto di mutuo quale titolo esecutivo: quali le condizioni?

Il contratto di mutuo configura un titolo esecutivo quando il mutuante abbia erogato mutuatario una determinata somma di denaro. 

Detta erogazione può, però, essere attuata con modalità diversificate.

Essa si realizza, invero, con effetti coincidenti in due casi pienamente alternativi e, precisamente:

  • in virtù della consegna materiale dell’importo mutuato;
  • ovvero in virtù della sottoscrizione di pattuizione negoziali che realizzino l’effetto di attribuire la disponibilità giuridica dell’importo mutuato.

La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va, quindi, intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (Cass. 27 agosto 2015, n. 27194; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 22 marzo 2022, n. 9229).

Pertanto,  al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre innanzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso si sia perfezionato attraverso la consegna materiale o la attribuzione della disponibilità giuridica dell’importo mutuato.

Tali indicazioni non sono, però, risolutive.

Affinchè il contratto di mutuo configuri a tutti gli effetti un titolo esecutivo è, altresì, imprescindibile verificare che il debitore mutuatario sia immediatamente obbligato al rimborso secondo il piano rateale pattuito. Deve, cioè, trattarsi di una erogazione che attribuisce il diritto pieno ed immediato  a godere della somma mutuata.

Le questioni problematiche e la soluzione finale adottata dalla Suprema Corte

Primo quesito. 

Ci si domanda se il mutuo è titolo esecutivo anche quando il mutuatario, ottenuta l’erogazione,  ordina l’immediato ritrasferimento delle somme ricevute su un deposito cauzionale all’uopo creato dall’istituto bancario in attesa del verificarsi di alcune condizioni (legate, solitamente, al consolidamento dell’ipoteca). In un caso come quello prospettato occorre un nuovo ed ulteriore atto di erogazione e quietanza quando le somme tornano ad essere “libere e disponibili” per il mutuatario?   

Secondo quesito.

Il mutuo solutorio, ovvero il mutuo stipulato per il ripianamento di passività pregresse, è un titolo esecutivo?

In relazione al primo quesito va rammentato quanto segue. 

In un primo momento, la Suprema Corte ha sostenuto che il mutuo, in un caso come quello prospettato,  non è titolo esecutivo (Cass. 3 maggio 2024, n. 12007) in quanto la somma mutuata viene solo apparentemente erogata a favore del mutuatario ma, in realtà, resta nella sfera di disponibilità esclusiva dell’istituto bancario “il quale, solo a seguito della verifica circa l’avveramento delle condizioni pattuite (quali, ad esempio, l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile antecedenti alla iscrizione volontaria concessa a garanzia del mutuo) ne trasmette la piena disponibilità al mutuatario”. In base a tale orientamento, dunque, non basta che, per effetto della erogazione e quietanza, il mutuatario acquisti la “disponibilità giuridica” della somma mutuata ma occorre che tale disponibilità giuridica non sia solo apparente e transeunte dovendosi piuttosto rivelare come definitiva. 

Tale posizione interpretativa è oggi superata.

Decidendo la questione a seguito di rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza  6.3.2025, n. 5968, ha affermato il contrario.

Il principio di diritto cui oggi occorre adeguarsi è, pertanto, il seguente: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».

In sostanza, il mutuo, quando la somma mutuata sia stata erogata, è titolo esecutivo pur se tale somma sia stata depositata su un deposito cauzionale in via temporanea, semprechè ciò sia avvenuto in virtù di un atto dispositivo del mutuatario e purchè le parti avessero convenuto uno svincolo immediato a seguito del verificarsi di condizioni preventivamente fissate. 

In relazione al secondo quesito va rammentato quanto segue. 

Decidendo la questione a seguito di rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza  5.3.2025, n. 5841, ha affermato il seguente principio di diritto: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. 

Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».

Alla luce di quanto precede, deve, pertanto, ritenersi che la destinazione finale degli importi non vale, invero, ad escludere che un mutuo, ad effetti reali, sia un titolo esecutivo.

Si allegano le sole sentenze che hanno posto fine al dibattito: Cass. Sezioni Unite 5.3.2025, n. 5841; Cass. Sezioni Unite 6.3.2025, n. 5968.

La Direzione scientifica del Labirinto del diritto

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