IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI RAPPORTO TRA SEQUESTRI E CONFISCHE
A cura di Anna Maria Soldi
Nel corso dell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la Terza Sezione civile, investita di un rinvio pregiudiziale sollevato ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., è stata chiamata a dirimere le seguenti questioni controverse necessarie alla enunciazione della regula iuris:
- Nessuna disposizione di legge stabilisce (direttamente o indirettamente) che il Codice Antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 debba applicarsi al sequestro preventivo penale che prelude alla confisca ordinaria ex art. 240 c.p. e, purtuttavia occorre valutare se detto Codice possa, comunque, applicarsi alla fattispecie in esame ipotizzando l’applicazione analogica dell’art. 317 CCII o, comunque, prospettando che il d.lgs. n. 159 del 2011 sancisce principi generali immanenti al sistema che operano ogniqualvolta debba dirimersi una interferenza tra sequestri (o confische) e iscrizioni ipotecarie o pignoramenti.
- nel caso in cui dovesse accedersi alla tesi secondo cui, in presenza di un sequestro preventivo che prelude ad una confisca ordinaria, il Codice Antimafia possa essere richiamato alla stregua di quanto stabilito per le esecuzioni concorsuali dall’art. 317 CCII, diventa ineludibile valutare se il Codice della crisi e dell’insolvenza si applichi pure alle esecuzioni individuali già pendenti il 15.7.2022.
- ove, infine, dovesse concludersi affermando che il Codice Antimafia non opera in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria, si imporrebbe l’individuazione del criterio da applicare per risolvere gli eventuali conflitti analoghi a quelli rilevati dal giudice a quo.
La Procura Generale della Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Cassazione di affermare che:“in presenza di un sequestro preventivo che prelude alla confisca ordinaria (o in presenza di una confisca ordinaria) che sopravvengano al compimento del pignoramento e alla iscrizione dell’ipoteca a favore di uno dei creditori concorrenti, il conflitto tra i diritti dei terzi e la misura penale si risolve applicando la regola del cd. ordo temporalis. In sostanza, perciò, se il sequestro (o la confisca) sopravvenga alla instaurazione della espropriazione e alla ipoteca, il diritto dei terzi creditori prevale e la esecuzione forzata può proseguire senza intralcio e concludersi, in caso di vendita forzata, con la predisposizione di un piano di riparto da redigersi secondo le regole ordinarie (e, dunque, riconoscendo al terzo creditore ipotecario la prelazione di legge”.
A tale conclusione è pervenuta ritenendo che l’art. 317 CCII sia inapplicabile alle esecuzioni individuali; il Codice Antimafia opera solo nei casi espressamente previsti e, dunque, in presenza delle ipotesi individuate dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p.; la interferenza tra il sequestro preventivo che prelude ad una confisca ordinaria (ex art. 322 ter c.p.) va risolto applicando il principio del cd. ordo temporalis.
La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 2711 del 2025, ha sollevato una questione di costituzionalità sospettando della conformità alla Costituzione dell’art. 104 bis comma 1 bis secondo periodo disp. att. c.p.p.. Tutto ciò dopo aver ritenuto che, a decorrere dal 15 luglio 2022, il Codice Antimafia sia “universalmente” applicabile a tutti i sequestri preventivi anche se preludono ad una confisca ordinaria.
Si allega la requisitoria della Procura Generale e l’ordinanza della Corte di Cassazione.
La redazione scientifica del Labirinto del diritto
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