Focus: la posizione del creditore in fase di vendita, la presentazione della offerta di acquisto
L’offerta di acquisto in caso di vendita senza incanto: cenni generali
L’art. 571 c.p.c. detta la disciplina che regola la proposizione dell’offerta di acquisito dell’immobile pignorato quando, con l’ordinanza di delega, si sia programmato di procedere alla vendita in virtù di esperimento da celebrarsi senza incanto.
Tale disposizione prevede che l’offerta in questione possa essere presentata da ognuno, tranne il debitore.
Si ritiene, pertanto, in via interpretativa, che anche il creditore, pignorante o intervenuto, sia ammesso ad offrire ai sensi dell’art. 571 c.p.c..
Tale ricostruzione ha trovato avallo nella giurisprudenza di legittimità
La Suprema Corte, con la sentenza n. 15912 del 2022, ha affermato i seguenti principi:
in assenza di un divieto espresso, il singolo creditore, pignorante o intervenuto, può proporre offerta di acquisto, ai sensi dell’art. 571 c.p.c.;
come noto, il creditore può presentare istanza di assegnazione ai sensi degli artt. 588 – 590 bis c.p.c. (quest’ultima disposizione nella peculiare forma dell’assegnazione in favore del terzo);
la presentazione della istanza di assegnazione è, però, espressione di una facoltà e non di un obbligo del creditore che, dunque, se intende ottenere il trasferimento in suo favore dell’immobile, può chiedere l’assegnazione ma può, anche, in alternativa, proporre offerta di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c.;
tale conclusione è avvalorata da un rilievo: la istanza di assegnazione va proposta almeno dieci giorni prima della vendita fissata, ex art. 588 c.p.c., e solo in caso non vi siano offerte ovvero solo ove le stesse, anche all’esito della relativa gara, non superino il “prezzo base”, ai sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c., può essere accolta dal giudice o dal professionista delegato;
l’istanza di assegnazione, perciò, non necessariamente conduce alla realizzazione dell’obiettivo perché il suo accoglimento è subordinato alla sussistenza di alcune specifiche condizioni.
Quali le implicazioni pratiche di tale orientamento?
Il professionista delegato, se registra la presentazione, da parte del creditore, di una offerta di acquisto deve valutarne la ammissibilità.
Il creditore, se la sua offerta è ammissibile partecipa alla gara come qualunque altro offerente.
Se un altro e diverso creditore ha proposto istanza di assegnazione, tale istanza può essere accolta solo a condizione che l’aggiudicazione non possa avvenire per un prezzo almeno pari a quello base (per il quale si svolge l’esperimento di vendita senza incanto).
Si allega la sentenza citata: Cass. 18 maggio 2022, n. 15912
La Direzione scientifica del Labirinto del diritto
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