Focus di approfondimento sulla documentazione ipocatastale

La documentazione ipocatastale deve essere integralmente e tempestivamente depositata dal creditore pignorante o da uno qualunque degli altri creditori muniti di titolo esecutivo.

La incompletezza della documentazione ipocatastale va segnalata dal custode giudiziario cui spettano le verifiche relative (in tal senso dispone l’art. 559 c.p.c.).

Può, però, capitare che il custode non segnali alcunchè. Cosa deve fare il giudice nel corso della prima udienza?

Il giudice dell’esecuzione è tenuto a dichiarare l’estinzione del processo se il deposito è stato integralmente omesso o è stato eseguito tardivamente; deve, disporre l’integrazione della documentazione mancante se il deposito è stato tempestivo ma incompleto.

Cosa accade se il giudice dell’esecuzione non rileva che il deposito della documentazione è stato omesso, risulta tardivo o incompleto e emette l’ordinanza di vendita?

Della questione si è occupata la Suprema Corte (Cass. n. 28846 del 2023) elaborando le seguenti regole:

–   nel caso in cui, nonostante l’omesso, incompleto o tardivo deposito della documentazione, il giudice dell’esecuzione abbia ugualmente emesso l’ordinanza di vendita, l’ordinanza è illegittimama deve essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi dal debitore; decorsi i venti giorni il debitore perde ogni possibilità di reazione; 

–   in caso di radicale omesso deposito della documentazione, l’estinzione della procedura esecutiva potrà essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione in ogni momento perché il processo non può raggiungere il suo scopo; il rilievo sarà possibile almeno fino al momento dell’aggiudicazione; 

–   in caso di deposito tardivo di una documentazione ipocatastale completa, se il giudice dell’esecuzione ha emesso ugualmente (ed erroneamente) l’ordinanza di vendita e tale ordinanza non sia stata tempestivamente impugnata dal debitore, il vizio resta sanato e non potrà essere rilevato, neppure di ufficio, dal giudice; il giudice, cioè, non può dichiarare l’estinzione “postuma” del processoperchè la fattispecie estintiva non è stata rilevata in tempo utile (nel corso dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.) e il vizio non impedisce al processo di raggiungere il suo scopo.

Si allega la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 28846 del 2023).

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