Focus: l’identificazione del bene pignorato; criteri da utilizzare e rilevanza di eventuali errori  

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16336 del 2023, ha affrontato ancora una volta la questione relativa alla identificazione del bene pignorato affermando i seguenti principi:

“L’errore sugli elementi identificativi dell’immobile pignorato non è causa di nullità dell’atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato» (Cass. Ordinanza n. 19123 del 15.9.2020, conforme a Cass. Ordinanza n. 2110 del 31.1.2014); 

Inoltre, l’indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell’imposizione del vincolo, sì che l’erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare» (Cass., Ordinanza n. 7342 del 07.3.2022, sostanzialmente conforme a Cass. Sentenza n. 25055 del 7.11.2013; 

In tema di procedure di modificazione dei dati catastali, si può sopperire alla necessità di compiuta identificazione dei beni immobili nella nota di trascrizione tramite il richiamo, contenuto in tale nota, ai precedenti dati catastali, poiché dagli stessi, una volta assegnati i dati frutto della variazione, è possibile ricostruire la storia catastale del bene e procedere all’individuazione del cespite interessato dalla formalità, non già in base ad elementi estrinseci, bensì sulla scorta di quelli emergenti dalla nota medesima» (Cass. Ordinanza n. 4842 del 19.2.2019)”.

La sentenza citata (Cass. n. 16336 del 2023) conferma ancora una volta un orientamento ormai consolidato che può riassumersi come segue:

  • il pignoramento deve descrivere l’immobile oggetto del diritto reale sottoposto ad esecuzione attraverso l’indicazione, non dei suoi tre confini, ma dei dati catastali che lo identificano;
  • l’eventuale indicazione dei dati catastali che avevano identificato il bene e che sono stati ormai soppressi e/o modificati non comporta la nullità del pignoramento; ciò in quanto dalla storia catastale pregressa del bene è possibile individuare quest’ultimo con sufficiente certezza;
  • anche l’indicazione di dati catastali errati che non hanno mai identificato il bene non necessariamente produce la nullità del pignoramento; tale nullità va, infatti, esclusa quando l’errore non genera una assoluta incertezza nella  individuazione del  cespite sottoposto ad esecuzione.

Da quanto precede possono, dunque, ricavarsi le conseguenze applicative di seguito specificate:

  • Quando il giudice dell’esecuzione procede alle verifiche preliminari onde stabilire se il pignoramento risulta correttamente eseguito, se accerta che i dati identificativi catastali del pignoramento sono errati, non può chiudere il processo rilevando di ufficio la inesistenza e/o inidoneità del pignoramento;
  • tale chiusura anticipata deve essere preceduta da una necessaria verifica; occorre, cioè, domandarsi se il pignoramento sia, comunque, idoneo al raggiungimento dello scopo;
  • anche il custode giudiziario e il professionista delegato debbono compiere tale verifica.

Le questioni ancora aperte

Nonostante tale orientamento possa considerarsi astrattamente condivisibile perché consente di non chiudere anticipatamente il processo di espropriazione immobiliare quando il pignoramento sia comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, va segnalato che nella pratica possono profilarsi dubbi operativi non indifferenti.

Il custode giudiziario prima ed il professionista delegato dopo, sono chiamati a controllare, tra le altre cose, la regolarità del pignoramento attraverso un controllo che si estende pure alla verifica della corretta identificazione catastale del bene subastato.

Ciò premesso, occorre domandarsi come i predetti ausiliari debbano comportarsi quando i dati catastali che identificano il bene immobile non siano stati correttamente menzionati e, purtuttavia, vi sia fondato motivo per escludere che l’errore abbia reso del tutto incerta l’individuazione dell’oggetto del pignoramento.

La tesi preferibile è quella secondo cui il custode giudiziario o il professionista delegato debbano rimettere al giudice dell’esecuzione la valutazione finale circa la regolarità del pignoramento con riguardo alla individuazione del suo oggetto non potendo valutare in autonomia se l’atto esecutivo sia comunque idoneo al raggiungimento del suo scopo.

Si allega la sentenza citata: Cass. 8.6.2023, n. 16336

La Direzione scientifica del Labirinto del diritto

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