Focus di approfondimento sulla immunità giurisdizionale esecutiva degli stati esteri
Il quadro interpretativo antecedente alla emanazione della legge n. 162 del 2014
Nell’assetto normativo antecedente alla entrata in vigore della legge n. 212 del 2014 si è ritenuto, con riguardo all’azione esecutiva o cautelare su beni appartenenti a stati stranieri o loro enti, che:
- la giurisdizione del giudice italiano deve essere negata, per effetto dei principi sull’immunità giurisdizionale di detti stati fissati dal diritto internazionale consuetudinario solo ove si tratti di beni destinati all’esercizio delle loro funzioni sovrane, o comunque dei loro fini pubblicistici, mentre deve essere affermata, ove i beni medesimi siano destinati ad attività commerciali, o, in genere, privatistiche (Cass. n. 2502 del 1989; Cass. n. 5888 del 1997; Cass. n. 27044 del 2008);
- l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione cautelare ed esecutiva dello Stato del foro non è, infatti, assoluta, ma è ristretta ai soli beni destinati ad atti iure imperii (Corte Costituzionale n. 329 del 1992; Cass. Sezioni unite n. 16136 del 2024);
- l’onere della prova della destinazione pubblicistica spetta evidentemente a chi la allega (Cass. n. 2041 del 2010);
Quanto sin qui rilevato consente allora di affermare che prima della emanazione della legge n. 212 non era affatto configurabile un vuoto normativo in tema di immunità giurisdizionale degli stati esteri.
Tale questione avrebbe potuto e dovuto essere affrontata tenendo conto delle norme consuetudinarie internazionali recepite dall’ordinamento italiano, peraltro ripetutamente individuate e interpretate anche dal punto di vista operativo con pronunce tutte convergenti.
Il quadro interpretativo successivo (alla emanazione della legge n. 162 del 2014)
Il quadro interpretativo di cui si è detto non è stato modificato dalla legge n. 212 del 2014.
Peraltro, tale legge si è limitata a regolamentare il solo tema della pignorabilità dei conti correnti intestati agli stati esteri.
L’art. 19 bis del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014,entrato in vigore il 13.9.20214, al comma 1 recita: “ Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei predetti soggetti.
Il comma 2 della medesima disposizione chiarisce, però, che dopo le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli che esorbitano le finalità enunciate.
In sostanza, dall’art. 19 bis si evince che l’impignorabilità dei soli conti correnti intestati agli stati esteri è subordinata al rispetto di un obbligo formale consistente in una preventiva dichiarazione di impegno e sussiste a condizione che la dichiarazione di intenti non venga violata.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14253 del 2025
La Corte di Cassazione, nel caso esaminato, ha affermato che:
l’art. 19 bis non è applicabile retroattivamente; il regime di speciale impignorabilità dei conti correnti degli stati esteri non opera, quindi, per i pignoramenti eseguiti prima del 13.9.2014;
nel periodo antecedente alla entrata in vigore di detta norma le eventuali somme di pertinenza di uno stato estero giacenti su un conto corrente acceso in Italia avrebbero potuto ritenersi impignorabili solo a condizione che il debitore esecutato ne avesse provato la destinazione pubblicistica;
anche le somme depositate su un conto corrente bancario intestato ad uno stato estero che siano state destinate al pagamento delle prestazioni rese da una struttura sanitaria privata in favore di cittadini stranieri curati in Italia non può considerarsi rientrante nell’ambito delle funzioni svolte iure imperii (così in sede di regolamento preventivo di giurisdizione Cass. Sezioni Unite n. 25045 del 2021, in motivazione).
Si allega la sentenza citata: Cass. 28.5.2025, n. 14253
La Direzione scientifica del Labirinto del diritto
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