FOCUS DI APPROFONDIMENTO SULLA ISCRIZIONE A RUOLO DELA PROCESSO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
A cura di Anna Maria Soldi
FOCUS DI APPROFONDIMENTO SULLA ISCRIZIONE A RUOLO DELA PROCESSO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
Il Tribunale di Milano ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte in tema di iscrizione a ruolo del processo di espropriazione.
La questione controversa era la seguente:
vigente l’art. 557 c.p.c. nella sua originaria formulazione, il pignoramento diventa inefficace e il processo si estingue (per causa tipica?) se il creditore pignorante deposita la nota di iscrizione a ruolo e gli altri atti necessari (titolo esecutivo, precetto e pignoramento) nel termine perentorio previsto dalla legge e, purtuttavia, non attesta la conformità ai relativi originali delle copie di titolo esecutivo, precetto e pignoramento?
Due le tesi che si contendevano il campo:
- vi era chi riteneva si trattasi di irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo;
- vi era chi riteneva, al contrario, che la mancata attestazione determinasse l’inefficacia del pignoramento e la estinzione del processo.
La situazione era particolarmente complessa anche in considerazione del fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2024, l’art. 557 (come anche l’art. 543 c.p.c.) sanzionano con la inefficacia del pignoramento (e la conseguente estinzione del processo) la mancata tempestiva iscrizione a ruolo (per la quale non occorre più il deposito della nota) prevedendo espressamente che ad essa debba procedersi mediante il deposito di “copie conformi” di titolo esecutivo, precetto e pignoramento.
COME E’ STATA RISOLTA LA QUESTIONE?
La Procura Generale ha optato per la soluzione meno rigorosa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28513 del 2025 ha ritenuto che:
«l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».
TALE PRINCIPIO DI DIRITTO E’ ESPRESSAMENTE DICHIARATO APPLICABILE SIA NELLA VIGENZA DELL’ART. 557 CP.C. ORIGINRIO SIA ALLA STREGUA DELL’ART. 557 COME RIFORMULATO DAL CORRETTIVO CARTABIA.
Si allegano la sentenza della Corte di Cassazione e la requisitoria della Procura Generale
La Direzione scientifica del Labirinto del diritto
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