IL LITISCONSORZIO NECESSARIO NELLE CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE

A cura di Anna Maria Soldi

LA CONTROVERSIA DISTRIBUTIVA: I CARATTERI GENERALI DEL PROCEDIMENTO E LA INCIDENZA SUL REGIME DEL LITISCONSORZIO 

La controversia distributiva sorge se, nel corso della udienza destinata alla discussione del progetto di distribuzione (o nel corso della discussione che il professionista a ciò delegato fissa dinanzi a sé) sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione.

Tale controversia si articola in una doppia fase.

Il giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti e sentite le parti, provvede con ordinanza a decidere prima facie  se la contestazione risulta o meno fondata.  

L’ordinanza del giudice dell’esecuzione è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi dai soggetti interessati.  

Tale impugnazione è, però, solo eventuale poiché i legittimati, sebbene pregiudicati dalla ordinanza decisoria potrebbero decidere di prestare acquiescenza al provvedimento.

In sostanza, la controversia distributiva si svolge in un primo momento in ambiente esecutivo e  si articola ulteriormente in ambito contenzioso solo in via eventuale.

Va, inoltre, evidenziato che la struttura “a doppio binario” solo eventuale produce conseguenze pratiche degne di nota.

Solo in via di eccezione, è possibile che la controversia distributiva (che, di regola, deve essere proposta in sede di audizione ex art. 596 c.p.c.) venga introdotta direttamente impugnando con la opposizione agli atti esecutivi il piano di riparto mai contestato prima. Ciò può, però, verificarsi in casi limitati e specifici ovvero in due specifiche ipotesi: 

  • per dedurre la violazione di errores in procedendo prodromici alla sua formulazione:
  • per lamentare il fatto che il piano di riparto redatto dal delegato non sia conforme alle indicazioni fornite dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza decisoria assunta ai sensi dell’art. 512 c.p.c. nel caso in cui quest’ultima, pur accogliendo la controversia, non rechi, come invece dovrebbe avvenire, la contestuale riformulazione del nuovo piano di distribuzione (Cass. n. 8950 del 2016).

LA CONTROVERSIA DISTRIBUTIVA E LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA  

Tutte le considerazioni svolte in merito alla struttura della controversia distributiva incidono sul tema del litisconsorzio e, dunque, sulla individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi.

L’esame di tali problematiche va esaminato tenendo conto di ciò che accade durante la discussione del riparto ovvero nel corso della opposizione agli atti esecutivi eventualmente proposta.

  1. La fase di discussione del pino di riparto: i legittimati attivi e passivi

La controversia distributiva nella prima fase (ovvero in ambiente endoesecutivo) può essere proposta da una qualunque delle parti del procedimento e, dunque, ad istanza di:

  • debitore (che, tuttavia, non ha mai interesse a dolersi della graduazione poiché non incide sulla sua posizione);
  • terzo proprietario (se l’espropriazione si svolge nelle forme previste dall’art. 602 c.p.c.);
  • creditori pignoranti e intervenuti con titolo esecutivo o senza titolo esecutivo.

Da quanto precede, in punto di legittimazione attiva, si ricava che è imprescindibile che tutti i predetti soggetti, astrattamente legittimati (a proporre la controversia), siano stati evocati per la discussione del piano di riparto ove potrebbero formulare la loro contestazione.

In sostanza, cioè, occorre che tutti i creditori anzidetti, il debitore e il terzo proprietario siano stati convocati per la discussione fissata ai sensi dell’art. 596 c.p.c. e messi nella condizione di presentarsi. È poi loro facoltà comparire o scegliere di non comparire. 

Più agevole è, invece, individuare chi siano i legittimati passivi.

Sono legittimati passivi nella fase endoesecutiva tutti coloro che, pur essendo stati ritualmente evocati, non hanno formulato contestazioni ai sensi dell’art. 512 c.p.c..

Va, però, precisato che, laddove sia stata proposta una controversia distributiva durante lo svolgimento della discussione e una o più  parti, ritualmente evocate, risultano assenti ma formalmente chiamate a partecipare, non occorre disporre la integrazione del contradittorio nei loro confronti. 

2. La fase contenziosa eventuale: i legittimati attivi e passivi

L’opposizione agli atti esecutivi con cui viene introdotto l’incidente cognitivo per la risoluzione della controversia distributiva si configura come uno strumento per la verifica della correttezza della decisione assunta in primo momento con atto esecutivo dal giudice della esecuzione. 

Essa, pertanto, può essere proposta da qualunque parte del processo interessata.

Chi sono le parti necessarie del giudizio? Sono parti necessarie del giudizio il debitore esecutato sia sempre parte necessaria del processo e i creditori che potrebbero essere pregiudicati dagli effetti della opposizione (1316 del 2012).

Tale processo non occorre, di regola, che si svolga nei confronti dell’aggiudicatario, salvo che con l’ordinanza di delega sia stato previsto che egli ha rimborso alle spese sostenute per la cancellazione dei gravami. In quest’ultimo caso se le spese documentate non gli sono state riconosciute egli ha diritto a contestare il piano di riparto.

LA CONTROVERSIA DISTRIBUTIVA E LE SUE PECULIARITA’ QUANDO LA FASE DI AUDIZIONE PRODOMICA ALLA DISCUSSIONE SI SBOLGE A CURA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO   

Quando la vendita è stata delegata al professionista ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., spetterà a quest’ultimo predisporre il piano di riparto, trasmetterlo al giudice dell’esecuzione (affinché possa modificarlo) nonché fissare l’audizione delle parti per l’approvazione dell’atto ratificato dal giudice.

Da quanto precede, si ricava che è il delegato ad avere la responsabilità di convocare per la fase di audizione tutti gli interessati (che sono stati in precedenza citati).

È, inoltre, sempre il delegato a dover verificare che il contradditorio sia stato ritualmente instaurato rinviando la data fissata quando la convocazione non non sia stata ritualmente trasmessa a tutte le parti che debbano partecipare.

Se il professionista delegato non svolge bene questa attività la dichiarazione di esecutività sarà viziata e l’atto da lui emesso risulterà impugnabile.

Va, infine, segnalato che l’audizione delle parti potrà concludersi alla presenza del professionista delegato solo nel caso in cui le parti, approvando tacitamente o espressamente il progetto di distribuzione, prestino ad esso acquiescenza.

Ai sensi dell’art. 598 c.p.c., invece, se il professionista delegato registra la proposizione di contestazioni non potrà fare altro che darne atto a verbale limitandosi a rimettere gli atti al giudice dell’esecuzione affinché quest’ultimo possa adottare i provvedimenti di cui all’art. 512 c.p.c..


Si allega la sentenza della Corte di Cassazione.

Cass. n. 8950 del 2016

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