IL LITISCONSORZIO NECESSARIO – I LEGITTIMATI ATTIVI E PASSIVI NELLE OPPOSIZIONI ESECUTIVE
A cura di Anna Maria Soldi
Parte Seconda
L’OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE
Sono litisconsorti necessari del processo nei vari gradi di giudizio sia l’opponente (legittimato attivo) che gli opposti (legittimati passivi). Tra gli opposti si ascrivono il debitore esecutato e tutti i creditori concorrenti, come meglio si dirà in seguito.
La identificazione dei soggetti “terzi” che possono proporre l’azione prevista dall’art. 619 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza, l’art. 619 c.p.c., il riferimento alla “proprietà o altro diritto reale” contenuto nell’art. 619 c.p.c. ha solo funzione esemplificativa ((Cass. n. 17876 del 2011; Cass. n. 18762 del 2013).
Sono “terzi” che possono avvalersi del rimedio previsto dall’art. 619 c.p.c. i seguenti soggetti:
- il terzo che assuma di essere il proprietario o il titolare di un diritto reale limitato sul bene pignorato;
- il terzo che assuma di essere il proprietario del bene in virtù di acquisto per usucapione del diritto reale sottoposto ad esecuzione (Cass. n. 27668 del 2009; Cass. n. 15698 del 2012), anche se il possesso ventennale necessario al perfezionamento della fattispecie acquisitiva si sia maturato in pendenza dell’espropriazione;
- il terzo che assuma di essere titolare o contitolare del credito pignorato (Cass. 26 maggio 1978, n. 2664; Cass. 9 agosto 1997, n. 7413; Cass. 17 giugno 1985, n. 3648; Cass. 9 ottobre 1998, n. 10028; in argomento anche Cass. 27 giugno 2014, n. 14639);
- il terzo che prima della trascrizione del pignoramento abbia trascritto una domanda giudiziale per l’esercizio di un’azione idonea a produrre effetti reali poiché ove l’attore dovesse risultare vittorioso diverrebbe titolare di un diritto sul bene pignorato opponibile, non solo al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, ma anche all’aggiudicatario o all’assegnatario in virtù degli artt. 2652, 2915, comma 2, e 2919 c.c. (si pensi all’azione di risoluzione o annullamento del contratto, all’azione di cui all’art. 2932 c.c., all’azione di riduzione proposta dai coeredi legittimari (Cass. 5 dicembre 1968, n. 3896; Cass. 11 dicembre 1970, n. 2641; Cass. 3 febbraio 1995, n. 1324);
- il terzo che abbia acquistato il bene pignorato in pendenza di processo espropriativo ( Cass. 4 marzo 2013, n. 8205)
Deve, invece, escludersi che possano proporre opposizione di terzo i seguenti soggetti:
- il coniuge non debitore in presenza di pignoramento eseguito ad istanza del creditore particolare del coniuge debitore (che è, invece, legittimato a proporre l’opposizione di terzo se voglia sostenere che la comunione legale è cessata);
- il debitore esecutato che intenda affermare che il bene pignorato in suo danno appartiene ad altri (in questo specifico caso l’azione va dichiarata improponibile).
Per completezza va chiarito che anche quando l’immobile pignorato dovesse essere usucapito da un terzo, l’accoglimento della opposizione ex art. 619 c.p.c. non determina la estinzione del diritto del creditore ipotecario iscritto in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento (Cass. n. 565 del 2025).
La identificazione dei soggetti nei cui confronti deve svolgersi l’opposizione di terzo all’esecuzione.
Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza nel giudizio di opposizione di terzo sono litisconsorti necessari i seguenti soggetti:
- il creditore pignorante (che ha interesse al riconoscimento della corretta individuazione del bene immobile da sottoporre ad esecuzione);
- il debitore esecutato (poiché la sentenza non tende solo all’accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in relazione al suo oggetto, ma ha per contenuto l’accertamento, con efficacia di giudicato, del diritto spettante al terzo sul bene di cui il creditore assume l’appartenenza al debitore; Cass. Cass. 9 agosto 1997, n. 7413);
- il terzo proprietario nei casi in cui l’espropriazione sia stata promossa ai sensi degli artt. 602 e seguenti c.p.c..
Non sono, invece, litisconsorti necessari del processo i comproprietari non esecutati (Cass. n. 3170 del 1994).
Per lungo tempo l’orientamento della giurisprudenza non è stato univoco quanto ad un ulteriore aspetto.
Ci si è domandati se tra le parti necessarie del giudizio possano ascriversi tutti i creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo o sprovvisti di titolo esecutivo (in senso favorevole Cass. 21 novembre 1969, n. 3790; in senso contrario Cass. 8 marzo 1974, n. 617).
Il dubbio interpretativo su questo punto è stato risolto di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 7478 del 2025).
La Suprema Corte ha dedicato ampio spazio all’esame del litisconsorzio nella opposizione all’esecuzione evidenziando che, di regola, e salvo eccezioni, l’opposizione all’esecuzione va proposta nei soli confronti del creditore (pignorante o intervenuto) destinatario della specifica contestazione.
Con l’ultima sentenza citata, ha, invece, precisato che, in presenza di una opposizione di terzo all’esecuzione, vi è sempre litisconsorzio necessario con tutti i creditori concorrenti (con titolo esecutivo o sprovvisti di titolo esecutivo) atteso che l’intera platea dei creditori ha interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio e, dunque, all’accertamento della infondatezza delle contestazioni svolte dal terzo che rivendica un suo diritto sul compendio pignorato).
Si allega la sentenza della Corte di Cassazione.
Cass. n. 7478 del 2025
Cass. n. 565 del 2025
Cass. n. 18185 del 2023
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