IL LITISCONSORZIO NECESSARIO – I LEGITTIMATI ATTIVI E PASSIVI NELLE OPPOSIZIONI ESECUTIVE
A cura di Anna Maria Soldi
L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Sono litisconsorti necessari del processo nei vari gradi di giudizio sia l’opponente (legittimato attivo) che gli opposti (legittimati passivi).
Non pone particolari problemi l’individuazione dei soggetti che possono proporre l’opposizione alla esecuzione.
La legittimazione attiva spetta al debitore nei cui confronti sia stata esercitata l’azione esecutiva (attraverso la notificazione del precetto o l’instaurazione del processo di esecuzione forzata). Non rileva che il debitore esecutato sia nominativamente identificato nel titolo esecutivo. L’azione esecutiva può, infatti, essere esercitata anche nei confronti dell’avente causa (a titolo particolare o universale) dell’originario debitore (cfr. art. 477 c.p.c.).
I dubbi interpretativi sono, invece, legati alla identificazione dei soggetti legittimati passivi che debbono essere necessariamente coinvolti nel processo in quanto litisconsorti necessari.
La individuazione dei soggetti nei cui confronti deve svolgersi il giudizio di opposizione all’esecuzione merita una specifica attenzione.
Sul punto si registra, invero, un revirement giurisprudenziale.
I soggetti nei cui confronti “deve” svolgersi la opposizione all’esecuzione secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità
Quando viene proposta una opposizione all’esecuzione chi sono i legittimati passivi che assurgono alla posizione di contraddittori necessari del processo?
La posizione interpretativa tradizionale della giurisprudenza può riassumersi come segue:
- sono litisconsorti necessari nelle cause di opposizione all’esecuzione il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo che abbiano compiuto singoli atti del procedimento (Cass., 15 marzo 2024, n. 7030; Cass., 8 maggio 1991, n. 5146); non lo sono, invece, i creditori intervenuti “non titolati”;
- è sempre litisconsorte necessario (nelle cause di opposizione all’esecuzione) il debitore esecutato (Cass. n. 26211 del 2022; Cass., n. 9452 del 2011; Cass., n. 9645 del 2000);
- nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal coniuge esecutato, che eccepisca l’impignorabilità ex art. 170 c.c. dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non è litisconsorte necessario il coniuge non debitore, salvo che sia proprietario dei beni costituiti nel fondo e questi siano stati anch’essi pignorati (Cass. n. 31575 del 2023).
- Il terzo pignorato se l’opposizione all’esecuzione è incidentale ad un processo di espropriazione presso terzi (Cass. n. 13533 del 2021 confermata da Cass. 32445 del 2022).
L’orientamento recente della giurisprudenza di legittimità ed il conseguente cambio di rotta
Di recente, la Suprema Corte (Cass. n. 7374 del 2025) ha, però, modificato il proprio orientamento.
La fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice di legittimità era la seguente: il debitore esecutato aveva proposto opposizione all’esecuzione contestando il diritto ad agire esecutivamente del solo creditore intervenuto munito di titolo esecutivo assumendo la violazione dell’art. 2304 c.c. (il socio avrebbe dovuto rispondere del debito sono in via sussidiaria e, dunque, a condizione che il patrimonio sociale si fosse rivelato incapiente). Tuttavia, benchè nella espropriazione immobiliare pendente fossero intervenuti altri creditori, il processo di primo grado si era svolto nei soli confronti del creditore “contestato e del debitore esecutato. Per tali ragioni, la Corte di Appello, rilevata la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario (a suo dire, invero, avrebbero dovuto essere evocati in giudizio tutti i creditori muniti di titolo esecutivo), aveva rimesso gli atti al giudice di primo grado, operando ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
La Corte di cassazione ha, però, cassato con rinvio la decisione di secondo grado affermando che il coinvolgimento dei creditori concorrenti titolati non era indispensabile.
La decisione della Suprema Corte innova il panorama interpretativo.
I principi affermati sono i seguenti.
Di regola, la opposizione all’esecuzione va proposta nei confronti dei soli creditori concorrenti (pignoranti o intervenuti) destinatari della specifica contestazione.
Solo in tre situazioni eccezionali, tuttavia, il litisconsorzio necessario deve ritenersi erga omnes (e, impone, conseguentemente, il coinvolgimento di tutti i creditori concorrenti).
I casi che presuppongono la partecipazione al giudizio pure dei creditori concorrenti che non siano stati destinatari della contestazione sono i seguenti:
a) l’opposizione è stata eccezionalmente proposta dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione (con conguaglio) del bene pignorato; in tal caso, invero, tutti i creditori concorrenti, benchè non titolati, hanno interesse agli esiti del processo perché partecipano al riparto;
b) l’opposizione è stata proposta per eccepire l’impignorabilità dei beni;
c) l’opposizione è stata proposta per lamentare il difetto originario di titolo esecutivo del creditore pignorante atteso che, in tal caso, almeno in ipotesi, l’oggetto del giudizio è la caducazione dell’intero processo esecutivo (Cass. S.U. n. 61 del 2014 afferma, infatti, che gli effetti del pignoramento possono essere oggettivizzati dai creditori intervenuti con il titolo solo se il pignorante ha subito la caducazione del titolo esecutivo dopo l’instaurazione della espropriazione).
La Suprema Corte aggiunge, però, che, al di fuori dei tre casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario con i creditori, è ammissibile una chiamata in causa dei creditori concorrenti purché effettuata con l’obiettivo della sola “denuntiatio litis”.
Resta, invece, fermo l’orientamento ormai consolidato secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei processi di opposizione all’esecuzione (Cass. n. 13533 del 2021).
Alcuni dubbi aperti
E’ lecito domandarsi: se l’opponente coinvolge gli altri creditori concorrenti non destinatari della contestazione e questi ultimi si costituiscono in giudizio (benchè non siano litisconsorti necessari) hanno diritto alla liquidazione delle spese?
Inoltre, può il giudice della causa disporre il coinvolgimento degli altri creditori concorrenti ai soli fini della denuntiatio litis?
Tali interrogativi restano aperti.
Con riferimento alla prima questione la risposta preferibile pare quella positiva (l’attore ha deciso autonomamente di coinvolgere gli altri creditori pur non destinatari della contestazione).
Non sembra, invece, potersi sostenere che il giudice possa disporre la notificazione dell’atto introduttivo ai creditori “non contestati”.
Si allega la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 7478 del 2025) nonché la requisitoria della Procura Generale.
QUALI SONO LE REGOLE OPERATIVE DA SEGUIRE NEL CASO IN CUI IL GIUDIZIO RELATIVO AD UNA OPPOSIZIONE ESECUTIVA NON SI SVOLGA RISPETTANDO LE REGOLE SUL LITISCONSORZIO NECESSARIO?
Il primo quesito è il seguente
La violazione delle regole sul litisconsorzio necessario è rilevabile di ufficio in primo grado e nei successivi gradi di giudizio?
A tale quesito va data risposta positiva.
La situazione si atteggia, però, in termini diversi nei vari gradi di giudizio
- Cosa accade in primo grado?
È agevole rispondere a tale quesito affermando che il giudice investito della causa deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi ai sensi dell’art. 102 c.p.c..
Resta, però. da stabilire come debba comportarsi il giudice investito della opposizione esecutiva successiva (introdotta ad esecuzione iniziata) quando sia stata introdotta la causa di merito ai sensi degli artt. 616 e 618 c.p.c. e, purtuttavia, quando riscontra che i litisconsorti necessari non sono stati evocati nella precedente fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione ed ormai definita (con l’ordinanza recante la decisione sulla domanda cautelare, la regolazione delle spese e l’assegnazione del termine perentorio ex artt. 616 e 618 c.p.c.).
A tale quesito ha dato risposta di recente la giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha affermato che, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo (Cass. n. 1810 del 2022).
In sostanza, perciò, se il giudice dell’esecuzione ha chiuso la fase sommaria con la propria ordinanza benchè fossero stati pretermessi alcuni litisconsorti necessari, quel che rileva è che la causa di merito successiva sia stata tempestivamente introdotta e che l’atto introduttivo di tale seconda fase sia stato notificato a tutti gli interessati.
2. Cosa accade nel processo di legittimità?
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che:
- la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità;
- pertanto, se la Suprema Corte rileva che la sentenza sottoposta al suo esame non è stata emessa all’esito di un processo svoltosi nei confronti di tutte le parti necessarie ne dispone la cassazione con rinvio al giudice del precedente grado (o dell’unico grado di merito), per provvedere all’integrazione del contraddittorio (così Cass. n. 2786 del 1963; Cass, n. 1004 del 1967; Cass. n. 1505 del 1973; Cass. n. 6333 del 1999; Cass. n. 9645 del 2000; Cass. n. 23572 del 2013; Cass. n. 4763 2019; Cass. n. 37847 del 2021).
Tuttavia questa regola non vale sempre in sede di legittimità.
Fa eccezione al principio generale appena enunciato il caso in cui l’integrazione del contraddittorio risulti superflua in quanto il processo non può essere concluso nel merito.
Tanto si ricava dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha, invero, affermato, pronunciandosi in tema di litisconsorzio necessario, che, ove il difetto di integrità del contraddittorio appare superfluo – benché ne sussistano i presupposti – perché, ad esempio, l’azione è “ab origine” improponibile, esso non va rilevato giacché la rimessione del processo al giudice del grado precedente determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (37847 del 2021).
Va, inoltre, precisato che quanto sin qui specificato incide pure sul contenuto del ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Va, invero, rammentato che, secondo la Suprema Corte, in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari (del giudizio) è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
Ciò per una ragione pratica.
Non è possibile, nonostante la astratta sussistenza dei presupposti per applicare l’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro quando non siano state identificate le parti necessarie del processo.
In sostanza, può, perciò, affermarsi che colui che impugna in sede di legittimità una sentenza emessa all’esito di un giudizio svoltosi ai sensi degli art. 615, 617 o 619 c.p.c. deve indicare esattamente chi sia il creditore procedente, chi siano i creditori intervenuti con il titolo esecutivo o senza titolo esecutivo, chi sia il debitore esecutato o l’eventuale terzo proprietario (in applicazione del principio, Cass. n. 26562 del 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Il secondo quesito è il seguente
Ferme le regole sul litisconsorzio necessario, come identifico i soggetti (ovvero le parti o i terzi) da evocare in giudizio nel processo incardinato ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.?
Ferme le regole sul litisconsorzio necessario, debbono essere evocati in giudizio i soli creditori intervenuti che avevano formalizzato il loro ricorso al momento della proposizione della domanda (non rilevano, cioè, gli accadimenti successivi).
Lo stesso vale per gli eventuali terzi quale, ad esempio l’aggiudicatario. L’aggiudicatario deve essere evocato in giudizio se l’aggiudicazione del bene pignorato è già stata disposta ed egli ha interesse alla conservazione dell’atto impugnato.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che nelle opposizioni esecutive, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda ( Cass. n. 17441 del 2019)
Il terzo quesito è il seguente
Cosa accade se la sentenza sia stata emessa in spregio alle regole sul litisconsorzio necessario?
La sentenza resa all’esito di una opposizione esecutiva che non sia stata pronunciata nei confronti di tutti i litisconsorti necessari è inutiliter data e non idonea a produrre effetti nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio (Cass. n. 4763 del 2019).
In sostanza, il processo non ha prodotto un risultato “utile”.
Si allega la seguente sentenza: Cass. n. 26562 del 2023
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