IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, LA PROCURA GENERALE PRENDE POSIZIONE.
IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE… CONOSCIAMO LA POSIZIONE DELLA PROCURA GENERALE
SECONDO LA PROCURA GENERALE NON È PREDEDUCIBILE IL CREDITO VANTATO DAL CONDOMINIO PER IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI ORDINARI O STRAORDINARI RELATIVI ALL’IMMOBILE PIGNORATO
QUESTE, BREVEMENTE, LE RAGIONI ESPOSTE NELLA REQUISITORIA ALLEGATA:
- Non è possibile riconoscere il beneficio della prededuzione al credito per oneri condominiali maturati in pendenza dell’esecuzione immobiliare individuale, poiché tale categoria non trova applicazione nelle esecuzioni individuali, essendo spesso utilizzata in senso atecnico, quale equivalente del privilegio ex art. 2770 c.c. Un chiaro esempio si rinviene in Cass. 12877/2016, con riferimento alle spese da anticiparsi dal creditore procedente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8. Secondo la Corte, tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, “risulteranno in senso lato prededucibili, nel senso che l’importo relativo non entrerà a far parte dell’attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia posto l’onere dell’anticipazione a suo carico”.
Di credito in prededuzione, con riferimento al ricavato di un bene esitato, può parlarsi soltanto nell’ipotesi di prosecuzione o apertura della procedura esecutiva individuale in pendenza della procedura concorsuale, in forza del privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB. - Ne consegue che, in quanto proprietario, l’esecutato è tenuto al pagamento delle spese condominiali ordinarie o straordinarie, poiché non perde né la titolarità del proprio diritto dominicale, né – salve eccezioni di legge – la detenzione e/o il godimento del bene sino all’emissione del decreto di trasferimento (art. 560, co. 8, c.p.c.), ossia fino al momento in cui le spese condominiali, quale obbligazione propter rem visceralmente legata all’immobile, non cominciano a maturare in capo al nuovo proprietario risultante all’esito della fase liquidatoria della procedura esecutiva.
Requisitoria PG Cassazione n. 13543/2023 – Prededuzione oneri condominiali in esecuzione immobiliare
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!