Focus di approfondimento sull’art. 177 disp. att. c.p.c.; la Suprema Corte aggiunge un tassello alla interpretazione della norma 

Da tempo ci si interroga su un fatto: il credito rinveniente dalla condanna inflitta all’aggiudicatario inadempiente ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c. può essere assegnato al debitore esecutato?

Di regola, il credito in questione viene attribuito ai creditori in sede di riparto.

Con quale modalità?

Il piano di distribuzione deve prevedere la ripartizione tra i creditori delle somme di denaro ricavate dalla vendita; se tali somme sono insufficienti ed il giudice dell’esecuzione ha emanato il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c., il piano di riparto deve prevedere, altresì, l’attribuzione del credito vantato nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente ai creditori che non possono essere soddisfatti con le somme liquide (rivelatesi insufficienti).

Tali creditori assegnatari, per effetto della suddetta attribuzione, diventeranno i soggetti beneficiari del titolo esecutivo costituito dal decreto emesso dal giudice ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c..

Essi avranno, dunque, diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, a meno che quest’ultimo non provveda all’adempimento spontaneo in loro favore.

Può tuttavia verificarsi che il giudice dell’esecuzione abbia emesso il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. ma tale decreto non serva più a garantire il soddisfacimento dei creditori in quanto:

  • Prima ipotesi: il processo di espropriazione immobiliare si è estinto dopo la vendita;
  • Seconda ipotesi: le somme ricavate dalla vendita si rivelano idonee a garantire l’integrale soddisfacimento di tutti i creditori.

Orbene, nei due casi indicati, è possibile ipotizzare che il credito di cui al decreto recante la condanna dell’aggiudicatario inadempiente venga attribuito al debitore esecutato?

La Suprema Corte ha dato risposta negativa a tale quesito.

Ha, invero, affermato che: “il risarcimento del danno, previsto dagli artt. 587, cpv, e 509, cod. proc. civ., pari alla differenza tra l’importo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e il prezzo che si ricava a seguito della vendita forzata realizzata a seguito della decadenza dello stesso, sorgendo nel processo esecutivo dalla violazione di un obbligo inserito nella relativa serie procedimentale, attiene ad un danno subìto dai creditori, procedenti od intervenuti, nell’interesse dei quali quel processo è instaurato al fine di soddisfarne le ragioni creditorie. Di conseguenza, il procedimento di accertamento del relativo diritto e il titolo formato ai sensi dell’art. 177, disp. att., cod. proc. civ., rispettivamente si svolge e si pronuncia a loro esclusivo vantaggio e, pertanto, a maggior ragione ove gli stessi siano integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non ha il debitore diritto di ottenere dal giudice dell’esecuzione l’emissione a proprio vantaggio del decreto ivi previsto”.

Quali le implicazioni pratiche di tale orientamento?

Il professionista delegato, quando redige il piano di riparto, se si avvede che le somme di denaro disponibili consentono di soddisfare tutti i creditori, non deve disporre alcunchè con riferimento al credito vantato nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente sebbene il giudice abbia già emesso il decreto di condanna ai sensim dell’art. 177 disp. att. c.p.c..

Tale credito, invero, non può essere attribuito al debitore.

È, pertanto, evidente che il professionista delegato non dovrà neppure sollecitare l’emanazione del decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. se esso non occorre per soddisfare i creditori. 

Si allega  la sentenza citata: Cass. 4.2.2026, n. 2309.

La Direzione scientifica del Labirinto del diritto

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