L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E I LIMITI DI AMMISSIBILITA’ DELL’AMPLIAMENTO DELL’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 

A cura di Anna Maria Soldi

L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E LA INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA NUOVA 

Il thema decidendum dell’opposizione all’esecuzione è delimitato dal petitum che si traduce nella richiesta di accertare la insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere esecutivamente e dalla causa petendi consistente nella esplicitazione delle ragioni della domanda.

Con una stessa opposizione all’esecuzione è possibile contestare il diritto ad agire in executivis del creditore per svariate ragioni (adempimento, inesistenza del titolo esecutivo, impignorabilità del bene sottoposto ad esecuzione etc.). 

La causa petendi può, dunque, essere variamente articolata, fermo il petitum

Non è, però, ammesso modificare la causa petendi (ovvero svolgere contestazioni mai formulate con l’atto introduttivo) quando la causa è già pendente.

L’opposizione all’esecuzione va, pertanto,  dichiarata inammissibile in relazione alle contestazioni che non siano state proposte tempestivamente con l’arto introduttivo (Cass. 14 dicembre 2023, n. 35002).

Le contestazioni tardive configurano, invero, domande “nuove” che non possono essere avanzata neppure con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. 

L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E LA DOMANDA RICONVENZIONALE: SPAZI DI AMMISSIBILITA’

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’opposizione all’esecuzione configura un  comune giudizio di cognizione. Ad esso si applicano, pertanto, le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di domanda riconvenzionale (Cass. n. 12436 del 2021).

Il creditore opposto (convenuto in giudizio dall’opponente che abbia proposto una domanda qualificabile ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) può, quindi, proporre una domanda riconvenzionale.

Bisogna, tuttavia, chiarire che non vi è una domanda riconvenzionale se il creditore si limita a chiedere l’accertamento dei fatti negati dall’opponente onde dimostrare la validità del titolo esecutivo in forza del quale ha esercitato l’azione esecutiva (Cass. n. 4380 del 2012). 

La domanda riconvenzionale è, dunque, configurabile nei soli casi di seguito indicati e, precisamente:

a)  se il creditore chiede la condanna del debitore opponente per un titolo diverso che si aggiunga al primo e consenta di proseguire l’esecuzione già intrapresa oppure, in alternativa, per la soddisfazione di un diverso ed ulteriore credito (Cass. n. 11449 del 2003 secondo cui il debitore opponente può proporre opposizione all’esecuzione eccependo la compensazione del credito vantato dal creditore con un suo controcredito di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l’esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell’opposto al pagamento della differenza);

b)  se il creditore chiede la condanna del debitore opponente per un titolo diverso che si sostituisce a quello già azionato, nel caso in cui il primo dovesse essere ritenuto inidoneo, così da poter intraprendere, successivamente, un’esecuzione diversa rispetto a quella originariamente avviata (Cass. n. 29636 del 2024 secondo cui,  in seguito alla proposizione di un’opposizione a precetto e all’esecuzione a norma dell’articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all’interno del quale è consentito all’opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell’opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido.).

Uno dei problemi intersecati dalla domanda riconvenzionale è quello relativo alla sospensione feriale.

Il quesito è il seguente: la sospensione feriale opera quando si è in presenza di una domanda riconvenzionale che estende il thema decidendum?

 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che:

   la sospensione feriale dei termini non opera nei soli casi in cui il creditore abbia proposto domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere una pronuncia di condanna che tenga luogo del titolo esecutivo, la cui esistenza sia stata contestata dal debitore, allorquando la domanda riconvenzionale non sia stata neppure esaminata a causa del rigetto dell’opposizione (Cass. n. 33728 del 2019);

–   la sospensione dei termini opera, viceversa, nella diversa ipotesi in cui l’opposizione all’esecuzione sia stata accolta e, con seguentemente, sia stata esaminata nel merito la domanda riconvenzionale con cui il creditore aveva chiesto disporsi la condanna del debitore opponente per lo stesso credito (Cass. n. 33728 del 2019);

–   la sospensione feriale non opera comunque quando l’esame della domanda riconvenzionale non è subordinato all’esito della opposizione esecutiva in quanto, ad esempio, si è formulata domanda finalizzata ad ottenere una condanna del creditore (è il caso, ad esempio, della domanda riconvenzionale del debitore che eccepisce il controcredito di importo superiore a chiede la condanna del creditore al pagamento della eccedenza).

L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E IL CUMULO DI DOMANDE: SPAZI DI AMMISSIBILITA’

L’opponente ha la facoltà di proporre un’opposizione all’esecuzione ed altra domanda a questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall’art. 104 c.p.c., salva, in quest’ultimo caso, la possibilità di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell’opposizione all’esecuzione. 

Il cumulo può riguardare qualunque tipo di domanda (Cass. n. 5058 del 2025).

Non si configura, però, un cumulo di domande quando si invochi un accertamento preliminare funzionale dimostrare l’esistenza di fatti modificativi o estintivi del rapporti di credito portati dal titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 5038 del 2015 che ha escluso la configurabilità del cumulo di domande in un caso in cui il debitore, proponendo opposizione all’esecuzione, aveva chiesto accertarsi l’efficacia estintiva di una transazione intercorsa tra il coobbligato solidale e il creditore onde ottenere la conseguente declaratoria della inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente; cfr. anche Cass. 11111 del 2020 secondo cui, in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto che, pertanto, non configura una domanda differente e connessa o cumulata).

Uno dei problemi intersecati dal cumulo di domande è quello relativo alla sospensione feriale.

Il quesito è il seguente: la sospensione feriale opera quando si è in presenza di una domanda riconvenzionale che estende il thema decidendum?

 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che:

nel caso in cui alla opposizione all’esecuzione si cumulino altre domande soggette alla sospensione feriale dei termini, tutto il giudizio si svolge in modo unitario ed è soggetto alla predetta sospensione feriale (Cass. n. 7824 del 1917 e Cass. n. 33464 del 2024 secondo cui qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all’applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti, né l’inoperatività della sospensione per tutta la controversia, potendo l’impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse; tale principio è stato applicato, ad esempio, in un caso in cui il debitore precettato aveva proposto opposizione all’esecuzione promossa in virtù di credito fondiario deducendo di aver adempiuto e chiedendo l’accertamento della nullità del contratto);

nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c. p. c., il giudizio ha ad oggetto un’unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. n. 7421 del 2021). 

il principio del doppio regime non si applica, però, quando le domande cumulate abbiano carattere accessorio (Cass. n. 8113 del 2013 che afferma tale principio evidenziando che ha carattere accessorio, ad esempio, una domanda di risarcimento del danno, ovvero una domanda proposta ex art. 96 c.p.c).

Si allega la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 33464 del 2024 e Cass. n. 29636 del 2024)



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