Questione Pendente: pignorabilità dei beni della Germania in Italia per i crimini del Terzo Reich dopo l’istituzione del Fondo ristori

La Corte di Cassazione è chiamata a decidere se è possibile portare avanti in Italia una espropriazione contro la Repubblica Federale Tedesca in virtù di sentenze che condannano quest’ultima a risarcire i danni derivanti dai crimini di guerra commessi dalle Forze del Terzo Reich

Quale il quadro normativo sotteso alla questione controversa?

L’art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, (rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945”) detta una articolata disciplina.

I primi due commi del citato articolo 43 del decreto-legge n. 35 del 2022, restati intatti a seguito della emanazione della legge di conversione n. 79 del 2022, stabiliscono che:

1. “Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, assicurando continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l’anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Hanno diritto all’accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6…..”.

Dalle indicazioni normative appena richiamate si evince che lo Stato italiano ha costituito un Fondo ristori per soddisfare i crediti risarcitori vantati per i danni scaturenti dai crimini di guerra (commessi nel periodo compreso tra il 1939 e il 1945 dalle Forze del Terzo Reich) in due specifici casi e, precisamente,: 

a) quando tali crimini sono stati perpetrati sul territorio italiano indipendentemente dalla nazionalità della vittima; 

b) quando tali crimini sono stati compiuti in danno di cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui sono stati perpetrati.

In entrambi i casi occorre, comunque, che il credito risarcitorio sia stato accertato giudizialmente con sentenze o altri provvedimenti divenuti irrevocabili.

Il problema è, però, un altro ed è posto dal terzo comma che è stato oggetto di modifiche nel corso dell’iter legislativo.

Nella stesura originaria (di cui al decreto-legge n. 35), detta disposizione prevedeva che “In deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi  possono essere estinti”.

Il medesimo terzo comma, a seguito della conversione, è stato modificato nel primo periodo che introduce la deroga all’art. 282 c.p.c. ed è stato integrato nel resto sicché oggi  stabilisce che “In deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le  procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti”

Detto ciò, ci si è chiesti: 

quale sorte hanno le procedure esecutive avviate per la soddisfazione dei crediti risarcitori di cui si sta discutendo in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri che non hanno accesso al Fondo ristori poiché sono stati vittima dei crimini di guerra perpetrati all’estero? 

Più precisamente, possono coloro che hanno pignorato in Italia i beni della Repubblica Federale tedesca per soddisfare i crediti di cui si sta discutendo portare avanti quelle procedure benchè non abbiano accesso al Fondo Ristori?

Due sono le soluzioni prospettabili.

Quali?

Può ipotizzarsi che il legislatore abbia inteso vietare l’azione esecutiva nei confronti della Repubblica Federale di Germania per il soddisfacimento di crediti rinvenienti dai crimini di guerra commessi dal Terzo Reich in tutti i casi (e, quindi, pure in pregiudizio di chi non ha accesso l Fondo Ristori. 

Può ipotizzarsi, al contrario, che l’art. 43 non sarebbe in alcun modo applicabile alle iniziative processuali in ambito esecutivo assunte dai cittadini stranieri che siano stati vittime dei crimini di guerra consumati in territorio estero e abbiano sottoposto a pignoramento i beni della Repubblica federale tedesca ubicati in Italia in quanto essi non possono accedere al Fondo Ristori.

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Nel corso dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 la Terza Sezione civile è stata chiamata a dirimere la questione controversa di cui si è detto.

Quale la soluzione proposta dalla Procura Generale?

La Procura Generale, preso atto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 159 del 2023 nonché della giurisprudenza in tema di immunità giurisdizionale degli Stai ha chiesto enunciarsi i principi di diritto di seguito indicati:

«il divieto di azione esecutiva sancito dall’art. 43, comma 3, della legge n. 79 del 2022 che comporta la necessità di estinguere di ufficio le espropriazioni eventualmente promosse sui beni della Repubblica federale di Germania ubicati sul territorio nazionale opera solo in danno dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri che possono beneficiare della tutela compensativa apprestata dal Fondo ristori.

Ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge n. 79 del 2022 sono ammessi alla tutela compensativa del Fondo ristori i seguenti soggetti:

tutti i cittadini italiani cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forse del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia o all’estero, in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale o in virtù di sentenza straniera munita di exequatur;

tutti i cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forse del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale;

hanno, conseguentemente diritto ad agire esecutivamente in danno della Repubblica Federale di Germania sui beni di quest’ultima ubicati in Italia i soli cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forse del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni all’estero, in virtù di sentenza straniera munita di exequatur».

In via subordinata si è chiesto alla Suprema Corte di rimettere alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui recita: «o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945», per contrarietà agli artt. 2, 3, 10, 24, 117, comma, primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art.1 del Protocollo Addizionale n.1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Si allegano le requisitorie della Procura Generale

Ricorso R.G. 19173 del 2024
Ricorso R.G. 14732 del 2025

La redazione scientifica del Labirinto del diritto

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