L’interesse ad agire nella opposizione agli atti esecutivi
A cura di Anna Maria Soldi
L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI E L’INTERESSE AD AGIRE
L’interesse ad agire del soggetto interessato che propone l’opposizione ex art. 617
L’interesse ad agire nell’opposizione agli atti esecutivi richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
La dottrina, con riguardo alla posizione del debitore, ha sostenuto che il suo interesse ad agire sarebbe sostanzialmente in re ipsa; egli, cioè, avrebbe sempre interesse a proporre l’opposizione in esame per denunciare la discrepanza tra l’atto esecutivo e la norma di legge poiché il pregiudizio è connesso al mancato svolgimento del processo secondo il modello legale.
La giurisprudenza ha, invece, adottato un orientamento più restrittivo.
Più precisamente, secondo la giurisprudenza, occorre, di regola, che il debitore fornisca prova del fatto che la violazione contestata sia effettivamente lesiva di un suo interesse sostanziale.
Si collocano in questo ambito le pronunce con cui si è escluso l’interesse ad agire quando la contestazione attenga solo al mancato rispetto delle disposizioni sul contraddittorio, ovvero nei casi in cui venga dedotta l’inosservanza delle disposizioni sullo svolgimento dell’incanto, ma non si assuma contestualmente che da tale violazione sia derivata la lesione del diritto del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile avendo la violazione impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto (Cass. 22 marzo 1996, n. 2512; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3950; Cass. 15 ottobre 2014, n. 14774).
La originaria impostazione restrittiva adottata dalla giurisprudenza con riguardo alla posizione del debitore è stata, però, di recente superata, relativamente ai vizi che attengono alla fase della vendita (Cfr. Cass. 5 ottobre 2018, n. 24570 con cui viene accolta la opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore che aveva denunciato la illegittimità di una aggiudicazione disposta per effetto dell’accoglimento di una offerta senza incanto di un interessato ad un prezzo inferiore di un quarto rispetto a quello base nonostante non fosse ancora applicabile alla fattispecie la attuale formulazione dell’art. 572 c.p.c.) e, comunque, ogniqualvolta sia evidente la lesione del diritto di difesa (Cass. 26 settembre 2023, n. 27424).
Alla luce di quanto precede, può conclusivamente sostenersi che l’esecutato ha interesse ad impugnare, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’atto esecutivo “illegittimo” che si colloca nel subprocedimento di liquidazione giudiziale del bene immobile pignorato tutte le volte in cui la difformità dal modello legale abbia compromesso la trasparenza delle operazioni di vendita, il cui corretto svolgimento si impone a salvaguardia, non solo dei terzi potenziali interessati all’acquisto, ma anche del debitore (Cass. 9 maggio 2022, n. 14542; Cass. 8 giugno 2022, n. 18421; Cass. 6 dicembre 2022, n. 35867).
Cosa scaturisce da quanto sin qui esposto?
La regola è la seguente: chi subisce la espropriazione può denunciare l’illegittimo svolgimento delle operazioni che hanno condotto alla aggiudicazione del bene anche quando non si possa provare in concreto che la rigorosa osservanza del modello legale avrebbe prodotto un maggior realizzo.
Di fatto, allora resta fermo l’orientamento che impone al debitore di precisare in quali termini abbia subito la lesione di uno specifico interesse sostanziale solo nei casi in cui si assuma la violazione delle disposizioni che regolano l’instaurazione del contraddittorio.
In tutti gli altri casi, invece, l’esecutato è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi per dolersi della illegittimità di un atto delle serie procedimentale in cui si articola l’espropriazione, ivi compresa la fase della vendita, limitandosi a prospettare la difformità di quest’ultimo dal corrispondente modello legale.
La soluzione si atteggia in termini diversi se si guarda alla posizione dei creditori concorrenti.
I creditori concorrenti hanno interesse a proporre l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. solo a condizione che alleghino e dimostrino che l’atto esecutivo che assumono illegittimo ha eliminato o anche solo diminuito la loro aspettativa di soddisfacimento totale o parziale del credito, di guisa che la revoca dello stesso, pur se produce l’effetto di determinare un ingiustificato protrarsi dell’esecuzione forzata, può procurare loro un vantaggio economico apprezzabile (Cass. 20 aprile 2015, n. 7999).
Va, infine, segnalato che i creditori iscritti non intervenuti ed i creditori sequestranti non intervenuti, cui non siano stati notificati gli avvisi di legge, non possono impugnare il decreto di trasferimento per denunciarne l’invalidità limitandosi ad assumere che esso è stato emanato nell’ambito di un processo cui non hanno potuto partecipare perché l’omessa notificazione dell’avviso di cui all’art. 498 c.p.c. ovvero dell’avviso di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. non è causa di nullità del procedimento di liquidazione giudiziale dei beni pignorati.
Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 498 c.p.c., che prescrive di avvertire dell’espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l’assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell’art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell’avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito (Cass. 23 febbraio 2006, n. 4000; Cass. 27 agosto 2014, n. 18336).
Pertanto, sia i creditori iscritti non intervenuti che i creditori sequestranti non intervenuti, invero, debbono, a tali fini, non solo prospettare l’omissione degli avvisi di legge, ma anche allegare e provare che l’espletamento della vendita ha pregiudicato il loro diritto a soddisfarsi sul ricavato secondo la collocazione che sarebbe loro spettata ove il processo si fosse svolto regolarmente.
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