Cass. Sezioni Unite n. 2258 del 26 gennaio 2022

Art. 164 cpc – citazione – mancato rispetto termini di comparizione – nullità – contumace- appello – concessione termini ex art. 183 cpc- esclusione – rimessione in termini alle condizioni di cui all’art. 294 c.p.c.  

Cass. Sezioni Unite n. 2258 del 26 gennaio 2022:Allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per l’inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 164 c.p.c., il giudice d’appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa Ric. 2019 n. 03521 sez. SU – ud. 11-01-2022 -25- al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell’art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo“.

Con tale pronunzia (1) le Sezioni Unite risolvono il contrasto interpretativo esistente in giurisprudenza e in dottrina aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato da Cass. 10580/13, che appunto in casi del genere impone la rinnovazione degli atti nulli in appello, ma esclude la generalizzata rimessione in termini in favore del convenuto contumace che comunque avrebbe potuto costituirsi ed invece ha atteso la sentenza di primo grado per poi appellarla; la rimessione in termini, viceversa, è ammessa se ricorrano le condizioni di cui all’art. 294 c.p.c., ossia si dimostri che la nullità della citazione ha impedito alla parte di avere conoscenza del processo, che non è certamente l’ipotesi in cui il vizio sia la mera inosservanza del termine minimo di comparizione.

La Procura della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria scritta (2) formulando conclusioni conformi al principio di diritto poi enunciato dalle Sezioni Unite.

(1) Cass Civile Sez. Un. num 2258 del 26 01 2022

(2) Req PM dott Giovanni Battista NARDECCHIA

 

1 commento

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento