Focus di approfondimento sul professionista delegato prima di Cass. 2.12.2025, n. 31423: quale è il suo ruolo nel processo di espropriazione?  

Da tempo ci si interroga sul ruolo del professionista delegato nel processo di espropriazione immobiliare: è un ausiliario del giudice o un suo sostituto?

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito che il professionista delegato, in quanto ausiliario del giudice dell’esecuzione, rappresenta pur sempre l’ufficio, partecipando alla iurisdictio nell’ambito dell’ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. e nei limiti di quanto da essa previsto.

Muovendo da tali principi, che ad oggi possono ritenersi consolidati, la Suprema Corte ha tratto alcune conseguenze degne di nota.

Prima implicazione pratica

Se l’ordinanza di delega non prevede diversamente, il professionista delegato, quando si accinge a predisporre la bozza del progetto di distribuzione, può assegnare ai creditori un termine per il deposito delle note di precisazione del credito che, quantunque non perentorio, deve essere rispettato dai creditori; la violazione del predetto termine impedisce, infatti, di riconoscere al creditore inadempiente la eventuale “utile” collocazione che gli spetta (Cass. n. 2044 del 2017 che afferma il seguente principio di diritto: “nell’espropriazione immobiliare, legittimamente il progetto di distribuzione prescinde dalle ragioni di credito per le quali il creditore non abbia prodotto i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato – in estrinsecazione della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 cod. proc. civ. – dal giudice dell’esecuzione o – in mancanza di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega – dal professionista delegato”).

Seconda implicazione pratica

Il professionista delegato è sprovvisto della legittimazione passiva nelle opposizioni esecutive che dovessero essere proposte nell’ambito della espropriazione in cui è stato nominato; se, nonostante questo, dovesse essere evocato in giudizio dall’opponente (nella fase sommaria prima e nella causa di merito poi) non può costituirsi prendendo posizione  e chiedendo che l’opponente venga condannato alle spese processuali perché egli, in quanto ausiliario del giudice, può fornire a quest’ultimo pareri, ma conserva una posizione di terzietà (Cass.  n. 16219 del 2022). 

Terza implicazione pratica

L’imputazione degli atti posti in essere dal delegato fa sempre capo al giudice  cosicché l’eventuale azione di risarcimento danni per violazione commesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale dovrà essere comunque rivolta nei confronti dell’ufficio giudiziario e del predetto giudice (che ha posto in essere l’atto da cui sono derivate conseguenze dannose), ma non nei confronti del professionista delegato; la legge n. 117 del 13.4.1988 è, infatti, inapplicabile nei confronti del professionista delegato, che potrà essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega (Cass. n. 25698 del 2024).

Ma attenzione si segnala che la posizione da ultimo esposta con riguardo al profilo della responsabilità del delegato ha subito una evoluzione. Cfr. Focus successivo   

Si allegano le sentenze citate: Cass. n. 16219 del 2022 e Cass. n. 25698 del 2024.

La Direzione scientifica del Labirinto del diritto

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