Focus: l’individuazione del momento che segna la definitiva conclusione del processo di espropriazione immobiliare – gli spazi di rilevanza del fallimento del debitore o del creditore sostituito ai sensi dell’art. 511 c.p.c.. 

Di recente, la Corte di Cassazione, con due significative pronunce, si è occupata di un profilo che attiene alla regolamentazione dei rapporti tra procedure esecutive individuali e procedure esecutive concorsuali.

In un primo caso,  la Suprema Corte era chiamata a stabilire se il giudice dell’esecuzione conservi il potere di sospendere i pagamenti di cui è stata ordinata l’esecuzione in conformità ad un piano di riparto dichiarato esecutivo nel caso in cui sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato (o del creditore procedente quando le somme destinate  quest’ultimo debbano essere distratte a favore di un creditore subcollocatario intervenuto nel processo ai sensi dell’art. 511 c.p.c.).

In un secondo caso, la Suprema Corte era chiamata a stabilire se il giudice investito della opposizione agli atti esecutivi proposta per impugnare l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia risolto prima facie una controversia ex art. 512 c.p.c., possa decidere la causa tenendo conto del sopravvenuto fallimento del debitore esecutato e, dunque, di una circostanza estranea rispetto all’originario thema decidendum.

A ben vedere, la prima delle questioni esaminate  non era nuova.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 23572 del 2004 aveva affermato che, dichiarato il fallimento del debitore,  le somme destinate ai creditori in attuazione di un piano di riparto già dichiarato esecutivo ma non ancora svincolate a loro favore debbono essere attribuite al curatore affinchè quest’ultimo possa ripartirle nell’ambito della procedura concorsuale poiché, diversamente opinando, sarebbero violati gli artt. 51 e 52 l.f..

La soluzione interpretativa del 2004 è stata, però, ribaltata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 32143 del 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), dovendo il sostituto (o subcollocatario) solo documentalmente dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Ne consegue che, in caso di fallimento del creditore sostituito, intervenuto prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione, con conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, anche d’ufficio (e sempre che sia stato debitamente informato dell’apertura della procedura concorsuale), l’improcedibilità della domanda di sostituzione, non già ai sensi dell’art. 51 l.fall. (non costituendo la domanda ex art. 511 c.p.c. esercizio di azione esecutiva), bensì ai sensi dell’art. 52 l.fall., perché incompatibile con il principio di universalità soggettiva espresso da detta norma, per cui ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge, nelle forme dell’accertamento dello stato passivo. 

2) L’esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, preso atto dell’approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell’art. 512 c.p.c., dichiara l’esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. 

Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata frattanto data esecuzione, con l’emissione e l’incasso dei mandati di pagamento) solo se la revoca stessa sia esercitata entro venti giorni dall’adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché in caso contrario l’esercizio del potere di revoca comporterebbe l’elusione della intervenuta decadenza dal potere di proporre l’opposizione distributiva, ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p.c., in cui la parte interessata è a tal punto già incorsa”.

In relazione alla seconda questione non si registravano, invece, precedenti specifici.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 32146 del 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“ Per effetto dell’approvazione del progetto di distribuzione, quindi, la procedura esecutiva è chiusa, riguardando il materiale incasso delle somme a disposizione di quella una materiale attività dovuta, ma complementare. 

Questo effetto non è impedito dalla pendenza d’una opposizione distributiva. 

Allo stesso modo in cui un giudizio d’appello non può dirsi “pendente” sol perché avverso la sentenza conclusiva di esso sia stato proposto ricorso per cassazione (e dunque esista l’eventualità che il processo debba riaprirsi, nel caso di cassazione con rinvio della sentenza impugnata), per la medesima ragione una procedura esecutiva non può dirsi “pendente” sol perché la distribuzione del ricavato della vendita forzata sia avvenuto nonostante la pendenza d’un giudizio di opposizione. 

Non è l’opposizione distributiva ad impedire la chiusura dell’esecuzione, ma è solo l’accoglimento di essa a travolgere con effetto ex tunc il provvedimento giurisdizionale di approvazione del progetto di distribuzione.  Da quanto esposto consegue che il fallimento del debitore dopo la distribuzione del ricavato ed in pendenza del giudizio di opposizione distributiva è di per sé irrilevante in quest’ultimo giudizio. 

Pertanto, se l’opposizione dovesse essere rigettata, ovviamente la suddetta circostanza resterà improduttiva di effetti. 

Solo ove, invece, l’opposizione dovesse essere accolta, spetterà al giudice dell’esecuzione, ripristinato il corso del processo esecutivo a seguito della pronuncia di cognizione demolitoria dell’ordinanza che lo aveva concluso, riformulare il piano di riparto rilevando, in tal caso, l’avvenuto fallimento del debitore ed adottando, conseguentemente, i provvedimenti opportuni, primi fra i quali quelli ai sensi dell’art. 51 l. fall. (applicabile ratione temporis)”.

 Dalle pronunce citate (Cass. 32143 del 2023 e 32146 del 2023) si evince in sostanza che:

  • il processo di espropriazione forzata immobiliare può ritenersi definitivamente concluso quando l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dichiara esecutivo il piano di riparto (così come originariamente predisposto o così come modificato a seguito della risoluzione di controversie distributive) diventa irrevocabile perché non impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni dal momento in cui i soggetti legittimati ne hanno avuto conoscenza legale o di fatto;
  • il processo di espropriazione forzata immobiliare può, parimenti, considerarsi definitivamente concluso anche quando l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dichiara esecutivo il piano di riparto dopo aver risolto una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. sia stata impugnata ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; più precisamente, cioè, la pendenza in fase contenziosa della controversia distributiva non comporta l’effetto di protrarre lo svolgimento del procedimento esecutivo che può considerarsi concluso a tutti gli effetti;
  • a causa della definitiva chiusura del processo di espropriazione immobiliare il giudice dell’esecuzione perde la facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 487 c.p.c., i propri provvedimenti, ivi compresa l’ordinanza che dichiara esecutivo il piano di riparto;
  • la definitiva chiusura del processo di espropriazione forzata non è impedita dal fatto che i mandati di pagamento conformi al piano di riparto non più impugnabile o impugnato non siano stati ancora eseguiti; anche quando le somme ripartite siano ancora nella disponibilità della procedura, il giudice dell’esecuzione non può, dunque, modificare o revocare il piano di riparto dichiarato esecutivo né può decidere l’opposizione distributiva tenendo conto di fatti sopravvenuti in corso di giudizio;
  • benchè le somme siano ancora nella disponibilità della procedura (perché i mandati di pagamento non sono stati ancora eseguiti), esse debbono, dunque, essere svincolate a favore degli aventi diritto in conformità al piano di riparto anche quando si sia appresa ufficialmente notizia del fatto che il debitore esecutato è fallito e che, per effetto di tale fallimento, le somme ricavate dalla espropriazione forzata dovrebbero essere destinate alla procedura concorsuale in ossequio ai principi dettati dagli artt. 51 e 52 l.f.. 

Si allegano le sentenze citate:  Cass. 20.11.2023, n. 32143 e Cass. 20.11.2023, n. 32146.

La Direzione scientifica del Labirinto del diritto

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