I legittimati attivi e passivi nelle opposizioni esecutive. il litisconsorzio necessario – PARTE PRIMA
A cura di Anna Maria Soldi
Parte prima
L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Sono litisconsorti necessari del processo nei vari gradi di giudizio sia l’opponente (legittimato attivo) che gli opposti (legittimati passivi).
Non pone particolari problemi l’individuazione dei soggetti che possono proporre l’opposizione alla esecuzione.
La legittimazione attiva spetta al debitore nei cui confronti sia stata esercitata l’azione esecutiva (attraverso la notificazione del precetto o l’instaurazione del processo di esecuzione forzata). Non rileva che il debitore esecutato sia nominativamente identificato nel titolo esecutivo. L’azione esecutiva può, infatti, essere esercitata anche nei confronti dell’avente causa (a titolo particolare o universale) dell’originario debitore (cfr. art. 477 c.p.c.).
I dubbi interpretativi sono, invece, legati alla identificazione dei soggetti legittimati passivi che debbono essere necessariamente coinvolti nel processo in quanto litisconsorti necessari.
La individuazione dei soggetti nei cui confronti deve svolgersi il giudizio di opposizione all’esecuzione merita una specifica attenzione.
Sul punto si registra, invero, un revirement giurisprudenziale.
I soggetti nei cui confronti “deve” svolgersi la opposizione all’esecuzione secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità
Quando viene proposta una opposizione all’esecuzione chi sono i legittimati passivi che assurgono alla posizione di contraddittori necessari del processo?
La posizione interpretativa tradizionale della giurisprudenza può riassumersi come segue:
- sono litisconsorti necessari nelle cause di opposizione all’esecuzione il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo che abbiano compiuto singoli atti del procedimento (Cass. 15 marzo 2024, n. 7030; Cass. 8 maggio 1991, n. 5146); non lo sono, invece, i creditori intervenuti “non titolati”;
- è sempre litisconsorte necessario (nelle cause di opposizione all’esecuzione) il debitore esecutato (Cass. n. 26211 del 2022; Cass. n. 9452 del 2011; Cass. n. 9645 del 2000;
- nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal coniuge esecutato, che eccepisca l’impignorabilità ex art. 170 c.c. dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non è litisconsorte necessario il coniuge non debitore, salvo che sia proprietario dei beni costituiti nel fondo e questi siano stati anch’essi pignorati (Cass. n. 31575 del 2023).
- Il terzo pignorato se l’opposizione all’esecuzione è incidentale ad un processo di espropriazione presso terzi (Cass. n. 13533 del 2021 confermata da Cass. 32445 del 2022).
L’orientamento recente della giurisprudenza di legittimità ed il conseguente cambio di rotta
Di recente, la Suprema Corte (Cass. n. 7374 del 2025) ha, però, modificato il proprio orientamento.
La fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice di legittimità era la seguente: il debitore esecutato aveva proposto opposizione all’esecuzione contestando il diritto ad agire esecutivamente del solo creditore intervenuto munito di titolo esecutivo assumendo la violazione dell’art. 2304 c.c. (il socio avrebbe dovuto rispondere del debito sono in via sussidiaria e, dunque, a condizione che il patrimonio sociale si fosse rivelato incapiente). Tuttavia, benché nella espropriazione immobiliare pendente fossero intervenuti altri creditori, il processo di primo grado si era svolto nei soli confronti del creditore “contestato e del debitore esecutato. Per tali ragioni, la Corte di Appello, rilevata la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario (a suo dire, invero, avrebbero dovuto essere evocati in giudizio tutti i creditori muniti di titolo esecutivo), aveva rimesso gli atti al giudice di primo grado, operando ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
La Corte di cassazione ha, però, cassato con rinvio la decisione di secondo grado affermando che il coinvolgimento dei creditori concorrenti titolati non era indispensabile.
La decisione della Suprema Corte innova il panorama interpretativo.
I principi affermati sono i seguenti.
Di regola, la opposizione all’esecuzione va proposta nei confronti dei soli creditori concorrenti (pignoranti o intervenuti) destinatari della specifica contestazione.
Solo in tre situazioni eccezionali, tuttavia, il litisconsorzio necessario deve ritenersi erga omnes (e, impone, conseguentemente, il coinvolgimento di tutti i creditori concorrenti).
I casi che presuppongono la partecipazione al giudizio pure dei creditori concorrenti che non siano stati destinatari della contestazione sono i seguenti:
a) l’opposizione è stata eccezionalmente proposta dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione (con conguaglio) del bene pignorato; in tal caso, invero, tutti i creditori concorrenti, benchè non titolati, hanno interesse agli esiti del processo perché partecipano al riparto;
b) l’opposizione è stata proposta per eccepire l’impignorabilità dei beni;
c) l’opposizione è stata proposta per lamentare il difetto originario di titolo esecutivo del creditore pignorante atteso che, in tal caso, almeno in ipotesi, l’oggetto del giudizio è la caducazione dell’intero processo esecutivo (Cass. S.U. n. 61 del 2014 afferma, infatti, che gli effetti del pignoramento possono essere oggettivizzati dai creditori intervenuti con il titolo sono se il pignorante ha subito la caducazione del titolo esecutivo dopo l’instaurazione della espropriazione).
La Suprema Corte aggiunge, però, che, al di fuori dei tre casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario con i creditori, è ammissibile una chiamata in causa dei creditori concorrenti purché effettuata con l’obiettivo della sola “denuntiatio litis”.
Resta, invece, fermo l’orientamento ormai consolidato secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei processi di opposizione all’esecuzione (Cass. n. 13533 del 2021).
.Alcuni dubbi aperti
E’ lecito domandarsi: se l’opponente coinvolge gli altri creditori concorrenti non destinatari della contestazione e questi ultimi si costituiscono in giudizio (benchè non siano litisconsorti necessari) hanno diritto alla liquidazione delle spese?
Inoltre, può il giudice della causa disporre il coinvolgimento degli altri creditori concorrenti ai soli fini della denuntiatio litis?
Tali interrogativi restano aperti.
Con riferimento alla prima questione la risposta preferibile pare quella positiva (l’attore ha deciso autonomamente di coinvolgere gli altri creditori pur non destinatari della contestazione).
Non sembra, invece, potersi sostenere che il giudice possa disporre la notificazione dell’atto introduttivo ai creditori “non contestati”.
Si allega la sentenza citata Cass. n. 7478 del 2025.
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