IL LITISCONSORZIO NECESSARIO – I LEGITTIMATI ATTIVI E PASSIVI NELLE OPPOSIZIONI ESECUTIVE ART.617 c.p.c
A cura di Anna Maria Soldi
L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Sono litisconsorti necessari del processo nei vari gradi di giudizio sia l’opponente (legittimato attivo) che gli opposti (legittimati passivi).
In presenza di una opposizione agli atti esecutivi, i dubbi interpretativi riguardano sia la individuazione dei soggetti che possono proporre l’azione che la individuazione di coloro che debbono essere evocati nel processo
La identificazione dei soggetti che possono proporre l’opposizione agli atti esecutivi (i legittimati attivi)
La legittimazione attiva a proporre l’opposizione agli atti nella fase preesecutiva spetta al soggetto cui sia stato notificato l’atto di precetto e, dunque, al debitore esecutato ovvero al terzo proprietario del bene ipotecato (art. 602 c.p.c.).
Una volta avviata l’esecuzione, la categoria dei soggetti legittimati si estende fino a comprendere, oltre alle parti del processo di esecuzione forzata, anche i soggetti terzi che possono avere interesse a chiedere la rimozione dell’atto.
Passiamo, perciò, in rassegna nello specifico i soggetti che possono proporre il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. dopo il compimento del pignoramento.
Essi sono:
- il debitore esecutato ovvero il debitore originario se l’espropriazione si sia svolta ai sensi dell’art. 602 c.p.c. (ma non il condebitore della espropriazione riunita che abbia ad oggetto altro bene);
- il terzo assoggettato all’esecuzione ai sensi dell’art. 602 c.p.c.;
- il creditore pignorante, i creditori intervenuti con titolo esecutivo o sprovvisti di titolo esecutivo;
- i creditori iscritti non intervenuti perché non avvisati ai sensi dell’art. 498 c.p.c. (in quanto illegittimamente pretermessi);
- il creditore che abbia chiesto la sostituzione ex art. 511 c.p.c. (Cass. 4 febbraio 1967, n. 327);
- il terzo pignorato quando debba denunciare l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione delcredito che costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti e non invece per far valere altre irregolarità del processo.
La legittimazione attiva viene riconosciuta anche ai terzi pregiudicati dal compimento di specifici atti del processo.
Sono terzi legittimati i soggetti di seguito indicati:
- l’offerente non aggiudicatario (Cass. n. 23338 del 2022);
- l’aggiudicatario (Cass. 11187 del 2007);
- l’offerente in aumento di sesto (Cass. n. 9474 del 1993);
- il comproprietario non debitore del bene indiviso pignorato.
Non sono, invece, legittimati i seguenti terzi:
- coloro che dichiarano che avrebbero avuto interesse all’acquisto del bene pignorato ma nonhanno proposto l’offerta in quanto non hanno potuto ottenere la fissazione di un appuntamentoper la visita dell’immobile (Cass. n. 23338 del 2022);
- il terzo acquirente del bene già pignorato (Cass. n. 15400 del 2010)
- il custode giudiziario in quanto questi, essendo un ausiliario del giudice, è solo tenuto all’osservanza delle istruzioni a lui impartite per la conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati, salvo che debba impugnare un atto che lo pregiudica direttamente (ad esempio il provedimento con cui il giudice dell’esecuzione revoca l’incarico che gli ha conferito).
La identificazione dei soggetti nei cui confronti deve svolgersi l’opposizione agli atti esecutivi.
Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari (ovvero soggetti che debbono essere necessariamente evocati in giudizio) i seguenti soggetti:
- quando l’opposizione agli atti esecutivi sia stata proposta in via preventiva (ovvero prima delcompimento del pignoramento) il giudizio deve svolgersi nei confronti del creditore che ha notificato il precetto (unico contradditore);
- quando l’opposizione agli atti esecutivi sia stata proposta in via successiva (ovvero dopo il compimento del pignoramento) il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutte le parti del processo che non hanno impugnato in quanto esse si presumono interessate a scongiurarne larevoca (rientrano, pertanto, in questo ambito il debitore esecutato, il terzo assoggettatoall’espropriazione, con
esclusione del condebitore solidale non esecutato, il creditore procedente e i creditori intervenuti);
- quando l’opposizione agli atti esecutivi sia stata proposta in via successiva (ovvero dopo il compimento del pignoramento) e sia stata compiuta la vendita forzata debbono essere evocati in giudizio anche i terzi che possono avere interesse alla conservazione della validità dell’atto impugnato poiché sono destinatari dei suoi effetti (rientra in questo ambito l’aggiudicatario ma non il coniuge dell’aggiudicatario quantunque in regime di comunione legale dei bene (Cass. 26 marzo 2015, n. 6091; Cass. 26 marzo 2015, n. 6092; Cass. 30 marzo 2015, n. 6396).
- quando l’opposizione agli atti esecutivi sia stata proposta in via successiva (ovvero dopo ilcompimento del pignoramento) nelle forme previste dall’art. 543
c.p.c. è sempre litisconsorte necessario il terzo pignorato (Cass. n. 13533 del 2021 confermata da Cass. n. 32445 del 2022)
Va, infine, chiarito un ultimo aspetto.
Ormai non si può più dubitare del fatto che siano litisconsorti necessari della opposizione agli atti esecutivi tutti i creditori concorrenti con il titolo o senza titolo.
Qualunque ipotetico dubbio interpretativo su questo punto è stato risolto di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 7478 del 2025).
La Suprema Corte ha dedicato ampio spazio all’esame del litisconsorzio nella opposizione all’esecuzione evidenziando che, di regola e salvo eccezioni (cfr. parte prima), l’opposizione all’esecuzione va proposta nei soli confronti del creditore (pignorante o intervenuto) destinatario della contestazione.
Con l’ultima sentenza citata, ha, invece, precisato che, in presenza di una opposizione di terzo all’esecuzione, vi è sempre litisconsorzio necessario con tutti i creditori concorrenti (con titolo esecutivo o sprovvisti di titolo esecutivo) atteso che l’intera platea dei creditori concorrenti ha interesse all’esito del giudizio.
Si allega la sentenza della Corte di Cassazione.
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