IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA DELEGATO
Nel corso dell’udienza pubblica del 7 novembre 2025 dinanzi alla Terza Sezione della Corte di cassazione si è discusso un ricorso sul tema in oggetto.
Ad oggi conosciamo solo la posizione presa dalla Procura Generale:
- il professionista delegato risponde personalmente dei danni procurati ai terzi, ai sensi dell’art. 2043 c.c. quando esercita la funzione senza attenersi alle direttive impartite. Non risponde, però per colpa lieve ma solo per dolo o colpa grave.
- al professionista delegato non si applica la legge n. 117 del 1988
- l’attività del professionista delegato, di regola, è imputabile all’ufficio giudiziario cui appartiene, salva l’applicazione dell’art. 2043 c.c.
Si allega il Ricorso R.G. 15110/22
La Direzione scientifica del Labirinto del diritto
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