Cass. Seconda sezione civile, Sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021

Responsabilità del medico e civile in generale – Risarcimento dl danno differenziale rispetto a quello coperto dall’INAIL- criteri di calcolo 

Cass. Seconda sezione civile, Sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021: “In tema di responsabilità medica, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall’imperizia dei sanitari, l’aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale “in itinere” non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd. “danno iatrogeno differenziale”) va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l’indennizzo per danno biologico permanente erogato dall’INAIL a causa dell’infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l’indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale; pertanto, il “danno iatrogeno” va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato “in corpore”, indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall’infortunio anche in assenza dell’errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall’INAIL va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per “danno iatrogeno” solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito.”

.”. Con tale pronunzia (1), la Suprema Corte riassume una serie di regole base da applicare ai fini della corretta liquidazione del danno “differenziale” in favore di soggetto già beneficiato dalla corresponsione di indennizzo INAIL: –  tale ente, oltre al danno patrimoniale (incapacità lavorativa, indennità giornaliera per assenza dal lavoro, rimborso delle spese mediche), in termini di danno non patrimoniale risarcisce solo il danno biologico da invalidità permanente, senza alcun “appesantimento” e con esclusione del danno da invalidità temporanea e del danno morale; – il calcolo va fatto per “poste” o “voci” di danno, sicché l’eventuale surplus riconosciuto dall’INAIL a titolo di danno biologico per invalidità permanente non può essere portato dal giudice in decurtazione di altre voci di danno non coperte dall’assicurazione INAIL; – tale calcolo va effettuato sempre all’attualità, ossia rivalutando al momento della liquidazione del danno il valore dei ratei già riscossi ed attualizzando il valore capitale della rendita ancora da erogare; – il “danno iatrogeno” (ossia l’aggravamento dei postumi permanenti che comunque, in minor misura, la vittima non avrebbe potuto evitare) deve essere determinato stabilendo la misura del “danno-base” e quella dell’ “aggravamento” (coi criteri che meglio si diranno in seguito), poi verificando se l’indennizzo dovuto dall’INAIL, aggiornato come sopra, sia inferiore o superiore al “danno base”, ed infine riconoscendo per intero il “danno iatrogeno” se l’indennizzo INAIL sia inferiore al “danno base” ovvero riconoscendo la differenza tra tale “danno iatrogeno” e la quota di indennizzo INAIL eccedente il “danno base”; – tutti i calcoli sopra indicati vanno compiuti sugli “importi monetari”  e non sulle “percentuali di invalidità”, vale a dire che il risarcimento del danno iatrogeno non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all’errore medico dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato, ma va determinato monetizzando l’una e l’altra invalidità e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell’invalidità che comunque sarebbe residuata all’infortunio anche nel caso di diligenti cure.

La Procura generale della Corte di cassazione aveva concluso oralmente in senso parzialmente conforme

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