Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, num. 15996 / 2022 depositata il 5 aprile 2022
Art. 499 c.p.c. – Intervento dei creditori senza titolo esecutivo: condizioni – procedimento di riconoscimento del credito vantato dai creditori intervenuti senza titolo ed effetti della mancata fissazione – controversia distributiva nei confronti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione (1) ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (nella specie, ipoteca iscritta contro gli esecutati) può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori sine titulo titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 cod. civ.”;
“Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo – che è disciplinato dall’art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ. e trova un antecedente adempimento nell’onere di notifica dell’atto di intervento – costituisce requisito per l’accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché spetta ex officio al giudice, con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione, fissare un’apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti sine titulo, disponendone la notifica a cura di una delle parti”;
“Se il giudice dell’esecuzione omette di fissare l’udienza prevista dall’art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ., è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinché l’udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo; ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell’udienza di verifica dei crediti, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte”;
“La contestazione della ritualità dell’intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell’art. 499 cod. proc. civ. integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l’intervento non titolato od equiparato”;
“In caso di intervento nell’esecuzione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma avente una garanzia ipotecaria prestata dall’esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all’udienza ex art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ. del subprocedimento di verifica dei crediti devono essere convocati sia l’esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato ad esercitare il potere processuale di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi sine titulo egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, o, alternativamente, disconoscere.”
La presente pronuncia ha, pertanto, il merito di aver colto l’occasione per mettere a punto la articolata disciplina che regola l’intervento dei creditori intervenuti senza titolo nel processo di espropriazione immobiliare.
Gli approdi interpretativi rilevanti possono essere sintetizzati come segue:
– l’intervento dei creditori senza titolo è ammesso solo in presenza delle tre condizioni legittimanti menzionate dall’art. 499 co. 1 c.p.c;
– ove detto intervento senza titolo sia formalizzato con il deposito del ricorso previamente notificato al debitore prima che si concluda l’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c., il giudice dell’esecuzione deve fissare l’udienza per il riconoscimento del credito, la cui celebrazione è necessaria e non evitabile;
– se il giudice dell’esecuzione omette di fissare detta udienza, tuttavia, spetta al creditore intervenuto senza titolo sollecitare l’incombente atteso che tale udienza non potrà più essere celebrata una volta conclusa la fase di liquidazione giudiziale dell’immobile;
– ogni questione relativa alla ammissibilità dell’intervento non titolato è procrastinata alla fase di audizione degli interessati ai sensi dell’art. 596 c.p.c. a condizione che il creditore intervenuto senza titolo sia stato utilmente collocato nel piano di riparto.
La Procura generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria (2) che si allega.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!