Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, n. 12387 depositata il 15 aprile 2022 

Art. 560 c.p.c. art. 159 sexies c.c. – condizioni di opponibilità del provvedimento di assegnazione dell’immobile pignorato quale casa coniugale al pignoramento ed al ceto creditorio – spazi di ammissibilità dell’ordine di liberazione

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12387 del 2022 (1) ha enunciato i seguenti principi di diritto:

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso a far data dal 1° marzo 2006 garantisce al beneficiario la tutela del diritto a godere dell’immobile pignorato in pregiudizio di eventuali altri aventi diritto, solo se prioritariamente trascritto. Tale conclusione si ricava innanzitutto dalla lettera della legge. L’art. 155 quater, primo comma, ultimo inciso, cod. civ. (ora art. 337 sexies c.c.) richiamando l’art. 2643 cod. civ. (rectius l’art. 2644 cod. civ.), riconduce per la prima volta al regime della priorità della trascrizione la risoluzione dei conflitti tra l’assegnatario della casa coniugale e qualunque terzo titolare di una posizione giuridica antagonista. Il legislatore del 2006 ha, pertanto, assimilato il diritto di godimento attribuito all’assegnatario della casa coniugale ai diritti reali trasformandolo in un diritto reale atipico di abitazione.

Da tale disposizione, avente indubbio carattere generale, si ricava l’inoperatività, per fatto normativo sopravvenuto, dell’art. 6 comma 6 della legge n. 898 del 1970 che, nel disciplinare esclusivamente il rapporto tra l’assegnatario della casa coniugale ed il terzo acquirente, richiamava l’art. 1599 c.c. nonché l’art. 2643 c.c. In sostanza, dall’art. 155 quater cod. civ. (ora art. 337 sexies c.c.) si ricava che anche il conflitto tra l’assegnatario della casa coniugale ed il terzo acquirente soggiace all’applicazione del solo criterio enunciato dall’art. 2644 cod. civ., come richiamato dall’art. 155 quater c.c. (ora art. 337 sexies c.c.); la circostanza che il provvedimento recante l’assegnazione abbia data certa anteriore alla trascrizione del titolo vantato dal terzo acquirente dell’immobile ove è ubicata la casa coniugale non attribuisce, pertanto, al beneficiario il diritto al godimento del bene in pregiudizio del nuovo proprietario neppure per un novennio.

Tuttavia, se il provvedimento di assegnazione non trascritto è stato emesso in data antecedente alla data di entrata in vigore della riforma sull’affido condiviso (e, dunque, entro il 28 febbraio 2006), il diritto del coniuge assegnatario, potendosi assimilare ad un diritto personale di godimento come quello del conduttore (come ritenuto dalla giurisprudenza anche recente), deve ritenersi certamente opponibile al ceto creditorio ed all’acquirente dalla vendita forzata per un novennio.

La Procura generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria (2) che si allega.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento