Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, n. 4447 depositata il 14 febbraio 2023  

Spese occorrenti per il trasferimento dell’immobile pignorato – necessità del deposito entro il termine previsto per il versamento del saldo prezzo – violazione del predetto termine e conseguente impossibilità di emettere il decreto di trasferimento – inapplicabilità dell’art. 587 c.p.c.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4447 del 2022 (1), ha enunciato, i seguenti principi di diritto:

– le spese occorrenti per il trasferimento dell’immobile pignorato vanno depositate entro e non oltre il termine per il versamento per il saldo prezzo;

– il mancato versamento delle spese occorrenti per il trasferimento dell’immobile pignorato non può, tuttavia, essere sanzionato ai sensi dell’art. 587 c.p.c.;

– la predetta omissione impedisce, però, l’emanazione del decreto di trasferimento e può consentire, in presenza di determinate condizioni, la revoca dell’aggiudicazione.

La Procura generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria (2) che si allega.

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