Focus di approfondimento sul titolo esecutivo: la condanna al pagamento delle “spese straordinarie” in sede di separazione o divorzio
Una premessa generale
Da tempo ci si chiede se il genitore affidatario della prole possa intimare precetto per intimare il rimborso delle spese straordinarie sostenute per provvedere alle esigenze “non ordinarie” dei figli.
Perché si pone il problema?
Sappiamo tutti che la sentenza o altro provvedimento giurisdizionale recante una statuizione di condanna è titolo esecutivo anche quando la decisione non sia ancora irrevocabile.
Sappiamo anche che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per promuovere l’espropriazione forzata non basta essere in possesso di un titolo esecutivo ma occorre anche che il credito fatto valere sia certo liquido ed esigibile.
Detto ciò, ci si chiede se sia possibile intimare il precetto ed eseguire un pignoramento azionando un credito fondato su una sentenza o altro provvedimento giurisdizionale di condanna (adottato in sede di separazione o divorzio) quando si debba richiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute da uno dei due genitori.
Il problema nasce evidentemente dal fatto che, almeno alla stregua di quanto previsto dal titolo, il credito non è, di per sé, certo e liquido.
Le tesi che si contendono il campo sono due:
secondo una prima possibile ricostruzione la statuizione di condanna non sarebbe idonea a consentire di promuovere l’esecuzione forzata perchè il credito non è certo e liquido e non può essere integrato attraverso il rinvio ad atti del processo di merito (le spese straordinarie sono, infatti, spese future);
secondo una seconda possibile ricostruzione la statuizione di condanna sarebbe idonea a promuovere l’esecuzione forzata poiché il credito è determinabile in virtù di quanto specificato nel precetto.
Le varie soluzioni della giurisprudenza di legittimità
La Suprema Corte, in un primo momento, ha affermato che il “provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore” (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 3, n. 11316, del 2011 e, successivamente, negli stessi termini, Cass. Sez. 1, n. 4182 del 2016; Cass. Sez. 3, n. 40992 del 2021;
Cass. Sez. 1, n. 36224 del 2022; Cass. Sez., n. 793 del 2023).
Il complesso delle pronunce appena richiamate attribuisce rilievo determinante alla documentazione da allegarsi al precetto che, benchè sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo esecutivo, ne specifica la portata.
Non sono mancati, però, arresti che hanno mitigato la regola appena enunciata affermando che l’onere di allegare al precetto la documentazione probatoria va ridimensionato ragion per cui è sufficiente la mera “elencazione” delle spese.
Ricade, pertanto, sul debitore intimato l’onere di proporre opposizione per contestare quanto richiesto e pretendere il deposito in giudizio della documentazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 7169 del 2024 e Cass., Sez. 1, n. 3835 del 2021).
La soluzione interpretativa più recente
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22522 del 2025, ha, di recente, chiarito meglio la questione di cui si sta discutendo.
In proposito, ha affermato che deve essere preferito l’orientamento più rigoroso che esige la “produzione” della “documentazione” attestante la natura e la misura delle spese sostenute; di qui la insufficienza della loro mera “elencazione”.
Quali le ragioni che hanno indotto a preferire l’orientamento più rigoroso?
Esse sono essenzialmente quelle di seguito esposte:
la soluzione propugnata evita una inutile proliferazione dei processi di opposizione che potrebbero essere intentati anche solo allo scopo di visionare la documentazione comprovante gli esborsi;
la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d’essere nel fatto che esse si pongono quali “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi”, sicché si tratta, in definitiva, di “esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum” (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.);
la circostanza che la esatta determinazione di tali spese sia posticipata rispetto all’epoca di formazione del titolo (trattasi, come anticipato, di spese future) consiglia di propendere per la tesi secondo cui è necessario che di questi esborsi sia offerta prova rigorosa con la produzione della necessaria documentazione.
Le implicazioni pratiche dell’orientamento più recente
Il custode giudiziario e il professionista delegato, nel compiere le loro verifiche, se il titolo esecutivo formato in sede di separazione e divorzio è stato azionato dal creditore pignorante, deve accertare se il precetto preventivamente notificato rechi la allegazione pedissequa della documentazione comprovante le spese straordinarie di cui si pretende il rimborso.
Non è, invece, necessario che la documentazione sia stata pure trascritta nel precetto.
Ove la documentazione di cui si è detto non risulta allegata occorre che la circostanza venga segnalata al giudice dell’esecuzione affinchè quest’ultimo possa valutare se sussistono le condizioni formali per procedere ad esecuzione forzata.
Ove il credito fosse solo quello per spese straordinarie in teoria non sarebbe peregrino ipotizzare la inesistenza del titolo esecutivo.
Si allega la sentenza n. Cass. 4 agosto 2025, n. 22522
La Direzione scientifica del Labirinto del diritto
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!