La Cruciale Implicazione della Nota di Iscrizione Ipotecaria: Analisi della Sentenza 3889/2024 della Corte di Cassazione
Chiosa riassuntiva
Con la sentenza 3889 del 2024 la Corte di cassazione affronta per la prima volta la tematica della indefettibilità o meno della allegazione della nota di iscrizione ipotecaria alla domanda di ammissione al passivo fondata su un contratto di mutuo garantito da iscrizione ipotecaria alla domanda di ammissione al passivo fondata su un contratto di mutuo garantito da iscrizione ipotecaria al fine di conseguire una collocazione con il rango corrispondente alla causa di prelazione indicata. La Corte di cassazione afferma che la nota di iscrizione ipotecaria va prodotta tempestivamente insieme alla domanda di ammissione al passivo al fine di conseguire la collocazione in virtù della causa di prelazione. Le ragioni di tale conclusione sono sostanzialmente tre. Innanzitutto, l’iscrizione dell’ipoteca ha valore costitutivo, in secondo luogo dalla nota di iscrizione si evince il tasso di interesse e l’eventuale limite della garanzia, infine la necessità della produzione si giustifica tenendo conto del disposto dell’art. 2855 c.c. più precisamente cioè soltanto attraverso l’esame della nota di iscrizione ipotecaria è possibile ricavare quali sono gli interessi coperti dalla garanzia e dunque è possibile valutare correttamente gli importi che all’esito della valutazione della domanda possono essere collocati esclusivamente in rango ipotecario e quelli che devono essere collocati in rango “chirografario”. Il problema che si potrebbe porre è quello di valutare se analoga regola operi nel caso di esecuzione individuale.
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