La impugnazione degli atti del professionista delegato e la stabilità del decreto di trasferimento – PARTE SECONDA
A cura di Anna Maria Soldi
1. L’art. 591 ter c.p.c. in generale e la reclamabilità degli atti del delegato
L’art. 591 ter c.p.c. riconosce al giudice dell’esecuzione tanto il potere di impartire al professionista delegato, che ne faccia richiesta, ulteriori e specifiche direttive finalizzate a risolvere specifiche criticità quanto il potere di decidere il reclamo proposto avverso gli atti posti in essere da quest’ultimo.
Detta disposizione regola in sostanza due ipotesi molto diverse.
Ci limiteremo nel prosieguo ad esaminare la norma limitatamente al reclamo.
Ci chiederemo, in particolare quando, come ed in quali tempi gli atti del professionista delegato sono reclamabili.
Va, però, rammentato sin da ora che l’art. 591 ter c.p.c. è stato modificato più volte e, dato il tenore delle norme transitorie (che qui rilevano), tale disposizione è a tutt’oggi applicabile sia nella vecchia che nella nuova stesura a seconda del tempo di instaurazione della espropriazione immobiliare.
2. L’art. 591 ter c.p.c. nelle sue due prime formulazioni e le coordinate interpretative
L’art. 591 ter c.p.c. nella sua originaria stesura stabiliva che “Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617”.
Il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 ha, però, modificato detta norma incidendo sul suo ultimo periodo.
Laddove l’originario art. 591 ter c.p.c. stabiliva che “Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 ”, l’art. 591 ter, nel testo novellato nel 2015, ha stabilito, invece, che “Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies”.
La disposizione, come modificata nel 2015, è applicabile ai processi di espropriazione immobiliare a tutt’oggi pendenti semprechè la ordinanza di delega sia stata emessa a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83.
Detto ciò, occorre rammentare come è stata interpretata la prima parte dell’art. 591 ter che, come già esposto, è restata inalterata anche a seguito della riforma del 2015.
In proposito, è sufficiente rammentare che, secondo la tesi univoca sia della giurisprudenza che della dottrina, l’art. 591 ter c.p.c., sia nella sua prima che nella sua seconda versione, deve essere interpretato affermando che:
- gli atti del professionista delegato non possono essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 14707 del 2006; Cass. n. 1335 del 2011; Cass. n. 12238 del 2019; Cass. n. 14603 del 2020) stante la specialità del rimedio previsto dalla disposizione in esame;
- il reclamo può essere esperito, senza l’osservanza di termini perentori (Cass. n. 14707 del 2006) a cura di tutti i soggetti legittimati (dovendosi intendere per soggetti legittimati coloro che avrebbero potuto impugnare gli analoghi atti del subprocedimento ove essi fossero stati compiuti dal giudice dell’esecuzione che non avesse disposto la delega).
Le interpretazioni si sono, però, divaricate nel resto.
Vigente l’art. 591 ter c.p.c. nella originaria stesura (che prevedeva la impugnabilità della ordinanza decisoria del giudice dell’esecuzione con il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c.) si era ritenuto che:
- in caso di reclamo, la decisione adottata all’esito dell’incidente cognitivo fosse idonea al giudicato;
- la contestazione del vizio dell’atto del professionista delegato veicolata con il rimedio di cui all’art. 591 ter c.p.c. non avrebbe potuto essere reiterata impugnando per le stesse ragioni il decreto di trasferimento;
- il decreto di trasferimento emesso all’esito di una aggiudicazione disposta dal professionista delegato avrebbe potuto essere impugnato utilizzando il rimedio ex art. 617 c.p.c. solo per far valere i vizi formali degli atti del subprocedimento di vendita mai denunciati in precedenza con il rimedio del reclamo ex art. 591 ter c.p.c..
La situazione si è, però, trasformata nel 2015.
In questo secondo contesto normativo è prevalsa la tesi secondo cui la decisione finale adottata all’esito dell’eventuale reclamo non sarebbe stata idonea al giudicato.
Perché?
Per una ragione pura e semplice: il provvedimento reso dal collegio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 ter c.p.c. e 669 terdecies c.p.c. non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione.
Vigente l’art. 591 ter c.p.c. nella seconda stesura (ancora applicabile ai processi di espropriazione incardinati sino al 28.2.2023) si è allora ritenuto che:
- anche quando gli atti del professionista delegato siano stati reclamati, la decisione assunta ai sensi degli artt. 591 ter e 669 terdecies in merito alla sussistenza di detti vizi denunciati non può considerarsi “risolta”;
- i vizi degli atti compiuti dal delegato possono, invero, essere denunciati pure una seconda volta impugnando per invalidità riflessa il decreto di trasferimento nel frattempo emanato dal giudice dall’esecuzione.
3. L’art. 591 ter c.p.c. dopo la riforma Cartabia
A seguito della emanazione del d.lgs. n. 149 del 2022 l’art. 591 ter c.p.c. recita:
“Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al comma precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617”.
Va preliminarmente chiarito che l’art. 591 ter c.p.c. nella sua terza ed ultima stesura sarà applicabile solo ai processi di espropriazione immobiliare pendenti a far data dal 1° marzo 2023.
Per i processi promossi sino al 28.2.2023 resta, invece, applicabile l’art. 591 ter c.p.c. nelle sue precedenti stesure.
Tali considerazioni consentono di affermare che a tutt’oggi coesistono processi disciplinati dal vecchio articolo 591 ter c.p.c. (in una delle due pregresse stesure) e processi disciplinati dall’art. 591 ter c.p.c. nella sua ultima ed attuale stesura.
Dalla disposizione attualmente vigente si ricava una prima conclusione; anche a seguito della riforma del 2022 gli atti del professionista delegato sono solo reclamabili ma non direttamente impugnabili con il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c..
Le modifiche si appuntano, invece, su due diversi profili.
L’art. 591 ter c.p.c. ripristina la impugnabilità con l’opposizione agli atti esecutivi dell’ordinanza decisoria del giudice e, nel contempo, stabilisce, per la prima volta, che il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere proposto in un termine perentorio.
Quali le conseguenze?
Dalla prima novità (ovvero dal ripristino della vecchia regola secondo cui l’ordinanza decisoria assunta prima facie dal giudice dell’esecuzione è impugnabile con il rimedio dell’art. 617 cp.c.) è agevole inferire che il reclamo si conclude con una decisione irrevocabile ovvero idonea al giudicato.
Dalla seconda modifica (che subordina la proposizione del reclamo alla necessità di rispettare un termine perentorio di venti giorni) si evince che il reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. è stato trasformato inevitabilmente in un rimedio impugnatorio del tutto sovrapponibile alla opposizione agli atti esecutivi.
Come l’opposizione agli atti esecutivi è esperibile per denunciare vizi formali o sostanziali degli atti in cui si articola il processo di esecuzione forzata posti in essere dal giudice dell’esecuzione, il reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. è esperibile per denunciare i vizi formali o sostanziali degli atti in cui si articola il processo di esecuzione forzata posti in essere dal professionista incaricato dell’espletamento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.
Ed ancora, la decisione adottata all’esito del reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. è destinata ad accertare in via definitiva se sussistono i vizi dedotti in modo analogo a quanto accade per la decisione adottata all’esito di una opposizione agli atti esecutivi.
In virtù dell’intervento legislativo del 2022, dunque, anche gli atti in cui si articola in subprocedimento di vendita che sia stato delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. sono inevitabilmente destinati a stabilizzarsi.
Muovendo da tali premesse, può allora affermarsi che nell’attuale panorama interpretativo (applicabile si ripete alle espropriazioni immobiliari incardinate a decorere dal 1° marzo 2023)le regole sono le seguenti:
- gli atti del professionista delegato sono impugnabili solo con il reclamo;
- tali atti si stabilizzano progressivamente quando non sono “tempestivamente” reclamati dagli interessati che ne hanno avuto conoscenza di fatto o legale;
- il decreto di trasferimento, quando emesso all’esito di una aggiudicazione disposta dal professionista delegato, può essere impugnato solo per vizi suoi propri purchè la aggiudicazione sia stata conosciuta dagli interessati e questi ultimi non l’abbiano reclamata.
4. La sorte del decreto di trasferimento emesso a seguito di vendita “delegata”
Quando il decreto di trasferimento è emesso in una procedura di espropriazione immobiliare pendente a far data dal 1° marzo 2023 esso è, di regola, impugnabile, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. solo per vizi suoi propri.
La attività del delegato tende, invero a stabilizzarsi.
Gli atti del professionista delegato sono, infatti, ormai inimpugnabili quando la aggiudicazione sia stata resa nota agli “interessati” (parti del processo, offerenti non aggiudicatari, aggiudicatario) e non sia stata reclamata da questi ultimi nel termine perentorio di legge (ovvero nei venti giorni dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto).
Quando il decreto di trasferimento è emesso in una procedura di espropriazione immobiliare pendente prima del 1° marzo 2023, il decreto di trasferimento è, invece, di regola, impugnabile, non solo per vizi suoi propri, ma anche per far valere i vizi che affliggono gli atti del professionista delegato.
Per affermare in questa seconda ipotesi che gli atti del professionista delegato si siano stabilizzati e non siano più deducibili occorre che tutti gli interessati non abbiano impugnato il decreto di trasferimento nei venti giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza (legale o di fatto).
Si allegano Cass. n. 10350 del 2023; Cass. 36081 del 2023; Cass. n. 31423 del 2025
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!