Cass. 10 maggio 2016, n. 9501; Cass. 9 maggio 2019 n. 12239; Cass. 27 luglio 2021, n. 21589; Cass. n. 8217 del 24 marzo 2021

Le cause di chiusura anticipata del processo per causa cd. atipica – la operatività dell’art. 2943 c.c. nelle ipotesi suddette – la impugnazione dei provvedimenti con cui il processo di esecuzione forzata sia stato chiuso anticipatamente

Con le sentenze citate (1), che possono essere congiuntamente illustrate poiché esaminano questioni connesse, è possibile tipizzare, seppure in via esemplificativa, le cause di chiusura anticipata per estinzione cd. atipica del processo di esecuzione forzata, individuare quale incidenza abbia la emanazione di un provvedimento siffatto sul termine di prescrizione del credito azionato dai creditori pignoranti ovvero intervenuti, stabilire come siffatti provvedimenti possano essere impugnati.

Dalle citate sentenze emerge che:

– si ascrivono tra le cause di chiusura anticipata del processo di esecuzione forzata ad esempio: il caso del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo (ad esempio, se giudiziale, per lo sviluppo normale dei gradi di giudizio e la sua riforma); l’ipotesi in cui manca la giurisdizione dell’ufficio giudiziario adito, o la rappresentanza legale o sostanziale del creditore procedente, o lo stesso oggetto del processo (se è espropriato per pubblica utilità o confiscato in sede penale o di misure di prevenzione c.d. antimafia o a titolo di sanzione amministrativa per abusivismo edilizio o urbanistico), o sue caratteristiche immancabili per la stessa commerciabilità futura e quindi la validità della vendita in sede giudiziaria, come l’appartenenza del bene al debitore, rilevata di ufficio dal giudice dell’esecuzione  (Cass. 10 maggio 2016, n. 9501 richiamata di recente da Cass. 27 luglio 2021, n. 1381);

– l’effetto interruttivo permanente determinato dall’introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell’art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., in presenza di una chiusura anticipata del processo esecutivo per causa atipica solo nel caso in cui la causa che ha condotto alla emanazione del provvedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente; nell’ipotesi di ascrivibilità al creditore, l’effetto sospensivo di cui all’art. 2943 co. 3 c.c. non potrà, pertanto, operare (Cass. n. 12239 del 9 maggio 2019; orientamento recentemente confermato da Cass. n. 8217 del 24 marzo 2021);

– il provvedimento di chiusura anticipata del processo di esecuzione forzata riconducibile a causa atipica è impugnabile esclusivamente ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass. n. 12239 del 9 maggio 2019; Cass. 27 luglio 2021, n. 1381).

Le sentenze citate appaiono rilevanti perché consentono di ricostruire compiutamente l’istituto della chiusura anticipata per causa atipica che risulta molto spinoso poiché è il frutto di una elaborazione giurisprudenziale che ha trovato occasionale copertura nell’art. 187 bis disp. att. c.p.c.

La Procura Generale, in tutti i casi da ultimo indicati, aveva formulato richieste che sono poi risultate conformi alle decisioni adottate dalla Suprema Corte.

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