Cass. Prima sezione civile ordinanza n. 222603 del 10 agosto 2021
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – EFFETTI – SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – IN GENERE Immobili “da costruire” – Nozione – Esenzione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 – Mera assenza del certificato di abitabilità – Irrilevanza – Fattispecie.
La prima sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 222603 del 10 agosto 2021 (1), ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, l.fall., la speciale causa di esenzione prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 per gli immobili “da costruire” (per tali dovendo intendersi, ex art. 1, lett. d), del d.lgs. cit., gli “immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”) implica che il manufatto non sia stato oggetto di completamento e sia ancora da ultimare, irrilevante essendo la mera mancanza del certificato di agibilità, giacché essa non rileva in sé, ma quale sintomo, in negativo, della impossibilità che il bene stesso possa considerarsi definito nei suoi aspetti identificativi, perché necessitante di ulteriori e non compiuti interventi edilizi. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con cui la ricorrente – nonostante l’accertamento fattuale, da parte del giudice di merito, circa l’utilizzo dell’immobile quale abitazione effettiva della stessa – propugnava la tesi per cui esso era da considerare quale immobile “da costruire”, per il solo fatto di essere privo del certificato di agibilità)”.
La Cassazione ha confermato la decisione del giudice del merito, il quale aveva escluso che, al momento della compravendita, l’immobile di causa fosse “da costruire”, avendo riscontrato, già dal suo pacifico utilizzo quale abitazione della ricorrente, che il mero mancato rilascio del certificato di agibilità non integrava la nozione rilevante ai fini della protezione di cui al D.Lgs. n. 122 del 2005.
La Cassazione a fondamento della decisione osserva che la nozione di cui al relativo art. 1, lett. d) d.lgs. cit. – “immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità” – appare correttamente integrata laddove l’assenza del menzionato atto amministrativo non rilevi in quanto tale bensì quale attestativa, in negativo, della impossibilità stessa, secondo il parametro logico di equivalenza sostanziale di cui alla prima parte della definizione normativa, di configurare un’immobile definito nei suoi aspetti identificativi, perchè necessitante di ulteriori e non compiuti interventi edilizi, allorchè ed innanzitutto i beni “non siano stati oggetto di completamento (Cass. 5749/2011).
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