Cass. Prima sezione civile ordinanza n. 222604 del 10 agosto 2021

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – PASSIVITA’ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) – AMMISSIONE AL PASSIVO – IN GENERE Credito per prestazioni professionali – Attività di resistenza in giudizio in favore del debitore nei procedimenti di risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento – Prededucibilità ex art. 111 l.fall. – Esclusione – Fondamento

La prima sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 222604 del 10 agosto 2021 (1), ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore per resistere in giudizio nei procedimenti di risoluzione del concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento non gode della prededuzione cd. “funzionale” ex art. 111, comma 2, l. fall., ponendosi detta attività – in ogni caso di denunciato difetto genetico o funzionale della causa concordataria – in contrasto con l’interesse della massa dei creditori nella pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione dell’insolvenza”.

La Cassazione, dopo aver osservato che l’art. 111, comma 2, L.Fall. considera prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, e che affinchè un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l’assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta (Cass. 18488/2018), ha escluso la prededuzione invocata dal professionista escludendo che esista nella legge fallimentare una presunzione della funzionalità, ai sensi della L. fall., art. 111, della prestazione professionale sol perchè espletata durante il concordato e su richiesta del debitore.

Laddove, infatti, la prestazione professionale è svolta su iniziativa del debitore e senza raccordo con gli organi della procedura, l’onere di ricondurre l’attività svolta a prova di adeguatezza finalistica rispetto ai compiti della procedura è a carico di chi, nel successivo fallimento, ne pretenda la coerenza con gli scopi istituzionali del concordato, cioè la ristrutturazione dei debiti per un alternativo soddisfacimento dei creditori.

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