Cassazione Sez. Unite, Ordinanza num. 28640 del 18 ottobre 2021

Tributi – cartella di pagamento di debiti tributari – richiesta di sospensione – rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria – ricorso del contribuente – giurisdizione tributaria – sussistenza – fondamento.

L’impugnazione del diniego di sospensione della riscossione di cui all’articolo 1 della legge 423/1995 rientra nella giurisdizione tributaria e non in quella amministrativa.

Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, con l’ordinanza 28640 del 18 ottobre 2021 (1), hanno ribadito che la natura discrezionale dell’atto non indirizza la controversia verso la competenza dell’autorità amministrativa stante il carattere della giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, che – in base alla materia – deve considerarsi generale nella materia de qua dopo la novella ex L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato.

Sono, pertanto, devolute alle commissioni tributarie anche le controversie relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, non assumendo alcun rilievo la natura discrezionale di tali provvedimenti, in quanto l’art. 103 Cost. non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi, ferma restando la necessità di una verifica da parte del giudice tributario in ordine alla riconducibilità dell’atto impugnato alle categorie indicate dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7388 del 27/03/2007).

Peraltro la puntuale disciplina legislativa applicabile nel caso di specie, porta comunque ad escludere che nel caso in questione all’agenzia fiscale sia attribuito un potere provvedimentale discrezionale, parendo piuttosto il medesimo strettamente parametrato alla sussistenza di precisi presupposti dati dalla disciplina medesima.

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