Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza num. 4696 depositata in data 14 febbraio 2022

La ammissibilità della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente ammesso al concordato preventivo in relazione al mancato adempimento dei crediti anteriori

La Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza num. 4696 depositata in data 14 febbraio 2022) (1) ha affermato che il fallimento dell’imprenditore ammesso al concordato preventivo ma rivelatosi insolvente rispetto ai creditori anteriori può essere dichiarato anche senza che il concordato preventivo venga previamente risolto sulla base delle seguenti ragioni:

  • non ci sono valide e convincenti ragioni per disattendere l’indirizzo interpretativo in varie occasioni, e senza contrasto, in materia stabilito da questa Corte (Cass. nn. 17703/17 e 29632/17, ma anche Cass. nn. 26002/18 e 12085/20, tutte già citate);
  • non è condivisibile la tesi secondo cui l’effetto esdebitatorio generale e vincolante per tutti i creditori anteriori, proprio del concordato preventivo omologato, elimina l’insolvenza preconcordataria e determina il ritorno in bonis del debitore, con la conseguenza che questa stessa insolvenza non può dar luogo ad un fallimento successivo se non dopo che, appunto nei modi e nei tempi della risoluzione, quell’effetto sia stato eliminato;
  • la risoluzione, nel sistema oggi vigente, costituisce un rimedio prettamente contrattuale (anch’esso rapportato, ex art.1455 cod. civ., ad un inadempimento di certa importanza) innestato nel concordato al fine di eliminarne gli effetti dilatori e rimessori, oltre che segregativi. L’art. 186 non si pone, pertanto, in rapporto di specialità con le norme dettate dagli articoli 5 e 6 l.f.;
  • la soluzione favorevole alla ammissibilità del fallimento omisso medio è compatibile con le due sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (il riferimento è a Cass. nn. 9935 e 9936 del 3015); In quella sede le Sezioni Unite hanno affermato che tra la procedura concordataria e quella fallimentare deve sussistere un coordinamento (c.d. asimmetrico) volto ad attribuire preminenza allo scopo preventivo ed alternativo della prima, anche indipendentemente dalla priorità temporale di presentazione delle relative istanze (principio di prevenzione); a ben vedere, però, l’avvenuta omologazione, la chiusura della procedura concordataria e l’accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell’accordo (anche se sotto sorveglianza ex art.185 l.fall.) comportano l’applicazione non già delle regole di coordinamento, ma dei principi generali di responsabilità;
  • non può accedersi a diversa conclusione neppure alla stregua della disposizione dettata dal Codice della Crisi. Va, infatti, negata qualsivoglia influenza ermeneutica a quanto prescritto dall’art.119 CCII in ordine al fatto che il Tribunale possa dichiarare aperta la liquidazione giudiziale (salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo) “solo a seguito della risoluzione del concordato”, trattandosi di disposizione che difetta di quel requisito di continuità di regime che è essenziale per il recupero di una sua valenza interpretativa postuma.

La Procura generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria (2) con cui si era chiesto di affermare il principio di diritto che si è richiamato.

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