Commento alla sentenza SUBCOLLOCAZIONE ESECUTIVA – Artt. 511 – 596 c.p.c. 

Artt. 511 – 596 c.p.c. 

La subcollocazione prevista dall’art. 511 c.p.c. e le regole processuali di recente affermate dalla Suprema Corte

Di recente, la Corte di Cassazione, si è occupata dell’istituto previsto dall’art. 511 c.p.c. affermando alcuni basilari principi.

Secondo la Suprema Corte, con la domanda di sostituzione esecutiva prevista dall’art. 511 c.p.c. si realizza il subingresso di uno o più creditori nella posizione processuale del creditore del debitore esecutato «avente diritto alla distribuzione» (così già Cass. 13/03/1987, n. 2608; tra le molte conformi, Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/09/2012, n. 15932; Cass. 17/11/2020, n. 26054). 

Più precisamente, in virtù della domanda di sostituzione, l’istante può ottenere che le somme per le quali il creditore dell’esecutato che è pure suo debitore vengano distratte in suo favore, nei limiti della pretesa fatta valere con la richiesta.

Tali rilievi consentono di chiarire che il ruolo di chi ha proposto l’istanza di cui all’art. 511 c.p.c. diviene attuale, non nella fase di liquidazione dei beni, ma solo a seguito della “monetizzazione” del compendio pignorato e, dunque, quando si approda alla fase finale finalizzata al riparto.

Di qui alcune importanti conseguenze:

il subcollocato, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., non ha poteri propulsivi, nel senso, cioè, che non può provocare il compimento di atti esecutivi perché il suo ruolo diventa attuale solo quando la vendita forzata è stata espletata;

prima della distribuzione, dunque, la sua rinuncia agli atti esecutivi è superflua ed il processo si estingue, a prescindere dal suo comportamento processuale, quando abbiano depositato atto di rinuncia agli atti esecutivi tutti i creditori, pignoranti o intervenuti, muniti di titolo esecutivo (Cass.: Cass. n. 26054 del 2020).

In definitiva, è, pertanto, lecito sostenere che la sostituzione ex art. 511 c.p.c. concreta uno strumento di soddisfazione coattiva del credito, diverso e semplificato rispetto alle declinazioni tipiche dell’azione esecutiva esperibili dal suo titolare, il quale può avvantaggiarsi dell’iniziativa espropriativa verso altri intrapresa dal proprio debitore in luogo di promuovere in danno di quest’ultimo un pignoramento o un intervento. 

Tutte le considerazioni che precedono consentono di sottolineare le differenze tra l’istanza in esame e il comune intervento dei creditori. 

Risulta da quanto sopra evidente la disomogeneità tra le fattispecie dell’intervento nel processo esecutivo e della sostituzione ex art. 511 c.p.c. (sulla non assimilabilità all’atto di intervento, Cass. 09/03/2017, n. 6019): 

con l’intervento di cui all’art. 499 c.p.c., il creditore agisce nei confronti del debitore esecutato ed invoca il riconoscimento del proprio diritto a concorrere alla distribuzione del ricavato; 

con la richiesta di sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., il creditore fa valere una pretesa nei confronti di un altro creditore (procedente o intervenuto) e richiede di subentrare nel diritto al riparto che compete a tale creditore, nella misura in cui quest’ultimo, pur essendo creditore dell’esecutato, è, allo stesso tempo suo debitore diretto. 

Quali i tempi dell’istanza ex ar. 511 c.p.c.?

Il richiamo dell’art. 511 c.p.c. è, perciò, solo formale e non sostanziale.

Afferma la Suprema Corte che l’istanza in esame va formalizzata prima della udienza prevista dall’art. 596 c.p.c.

L’intervento dei creditori previsto dall’art. 499 c.p.c. è, invece, ammesso sino alla effettiva apertura della fase di discussione del piano di riparto.

La pronuncia citata (Cass. 23482 del 2023) è stata così massimata:

  • In tema di espropriazione forzata immobiliare, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., deve essere proposta prima dell’inizio dell’udienza ex art. 596 c.p.c. ovvero, per i processi iniziati dopo il 28 febbraio 2023, prima dell’inizio dell’audizione delle parti innanzi al professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione;
  • In caso di plurime domande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.

Si allega la sentenza n. 23482 del 2023.

Sentenza n. 23482 del 2023.

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