Cass. Prima sezione civile sentenza n. 23484 del 26 agosto 2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Imprese soggette – in genere – Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. b), l.fall. – Ricavi lordi – Riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5), lett. A), dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c. – Necessità – Fondamento.

Cassazione Prima sezione civile sentenza n. 23484 del 26 agosto 2021: “In tema di requisiti dimensionali per l’esonero dal fallimento di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i “ricavi lordi” devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell’impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli “altri proventi” da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione “una tantum” di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico”.

Con tale pronunzia (1), la Suprema Corte, andando di contrario avviso rispetto a quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria orale, ha osservato che, in ordine al requisito dimensionale di esonero dalla fallibilità di cui all’art. alla lett. b dell’art. 1, comma 2, l.fall., la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che ” per l’individuazione dei “ricavi lordi”, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (“ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e n. 5 (“altri ricavi e proventi”) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c., lett. A” (da ultima Cass., 10 dicembre 2018, n. 31825). Ha ancora osservato che Cass. n. 2018 n. 31825/2018 cit. aveva ulteriormente precisato che il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell’impresa, donde dalla nozione rilevante per la L.Fall., art. 1, comma 2, lett. b. restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall’art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell’impresa, in funzione dell’allarme sociale che la sua crisi può generare).

Poiché, quindi, ciò che rileva, ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell’impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l’effettiva consistenza economica e finanziaria, ha coerentemente ritenuto che fra questi non rientrassero “gli altri proventi”.

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