Cass. Prima sezione civile sentenza n. 23486 del 26 agosto 2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Vendita di immobili- Modalità – Vendita immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato – Unica offerta in ribasso per non oltre un quarto del prezzo fissato – Aggiudicazione – Possibilità – Condizioni.
Cassazione Prima sezione civile sentenza n. 23486 del 26 agosto 2021: “In tema di fallimento, in caso di vendita immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato, è valida l’offerta ribassata in misura non superiore al quarto del prezzo fissato nella relativa ordinanza, potendo il giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare ugualmente il bene, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c., norma compatibile con la disciplina della vendita fallimentare, che impone di dare conto nel relativo provvedimento della mancanza di serie possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita”.
In detta pronunzia (1), la Suprema Corte ha affrontato una questione molto peculiare, perché l’ordinanza di vendita, pacificamente lex specialis del relativo procedimento, nel richiamare l’art. 572, comma 3, c.p.c. disciplinava espressamente solo l’ipotesi della pluralità delle offerte, indicando che alla competizione conseguente, in tal caso, si sarebbe pervenuti sulla base dell’offerta più alta, anche se inferiore a quella base, purché essa non scenda sotto la fascia massima di riduzione, e cioè un quarto.
La Cassazione, andando di contrario avviso rispetto a quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta (2), ha ritenuto che l’ordinanza di vendita mercè il solo richiamo all’art. 572, comma 3, c.p.c. si fosse conformata, già nel suo dato letterale, al nuovo testo della disposizione sulla deliberazione delle offerte, presupponendo e organizzando preventivamente la gara partendo da un’eventuale offerta, evidentemente ammessa e valida, sotto il minimo e di non oltre un quarto. Ciò senza possibilità di invocare letture riduttive per cui la validità della offerta sottosoglia sarebbe dipesa – con valutazione di ammissibilità ex post – solo dalla pluralità di offerte, perché ciò avrebbe determinato una limitazione del potere discrezionale del giudice delegato, il quale invece – più correttamente – si estrinseca, con l’aggiudicazione motivata, in caso di offerta unica e con quella, automatica al miglior offerente, in caso di gara.
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