Cass. Sezioni Unite n. 21761 pubblicata in data 29 luglio 2021
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21761 pubblicata in data 29 luglio 2021 (1) si sono pronunciate in merito alla validità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio. Dopo avere evidenziato le diverse posizioni esistenti in dottrina ed in giurisprudenza sulla questione le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto, concludendo per l’ammissibilità di tali trasferimenti. In particolare secondo l’interpretazione fornita dalle S.U., gli incombenti previsti dall’art. 29 della legge 52/85 possono essere eseguiti dall’ausiliare del Giudice.
L’accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 cod. civ., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985.
Le S.U. hanno altresì precisato che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
L’intervento delle Sezioni Unite è stato richiesto con ordinanza interlocutoria n. 3089/2020, depositata il 10 febbraio 2020, della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione.
La Procura generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria (2) deducendo i seguenti principi di diritto: 1) insostituibilità del ministero del Notaio rispetto ai controlli connessi al trasferimento immobiliare; 2) impossibilità di aggravare di compiti e responsabilità il Giudice della separazione consensuale o del divorzio su domanda congiunta con controlli relativi alla sussistenza ed al corretto espletamento degli incombenti posti a carico delle parti, previsti a pena di nullità, per aversi trasferimento di diritti reali immobiliari con effetto immediato; 3) incompatibilità delle esigenze di celerità e di speditezza del rito della separazione e consensuale o del divorzio su domanda congiunta rispetto ai controlli richiesti (c.d. conformità soggettiva e conformità oggettiva) per addivenire al meccanismo pubblicitario della trascrizione.
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