Cass. Sez. Un. civ. ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021
Tributi – procedura di omologazione di accordo di ristrutturazione aziendale – diniego della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter legge fall. formalizzato dall’Agenzia delle entrate – Giurisdizione
Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021 (1), hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (e, in particolare del tribunale fallimentare competente ai sensi dell’art.182-bis della legge fallimentare).
A tale conclusione sono pervenute ribadendosi il principio già affermato dalle stesse SU (ord. n. 8504 del 2021) – del quale nel presente giudizio il Procuratore generale aveva chiesto la revisione (2) − secondo cui le controversie relative al mancato assenso dell’Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall’art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all’istituto in esame, dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti.
Si precisa, infine, che con il suindicato orientamento non si è inteso riconoscere l’applicabilità retroattiva della disciplina in tema di omologazione del concordato preventivo anche in caso di parere contrario dell’amministrazione fiscale, ma ci si è limitati a riconoscere nella suindicata disposizione un’ulteriore tangibile manifestazione dell’intento del legislatore, già manifestato con il DPR n.602/1973, di concentrare innanzi al tribunale fallimentare la cognizione delle questioni che gravitano attorno alla procedure della transazione fiscale e del concordato preventivo, all’interno delle quali si collocano pienamente quelle relative alle manifestazione di voto, da qualunque creditore espresse, sulla proposta di transazione fiscale.
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