Cass. Sez. Un. civ. n. 33408 dell’11 novembre 2021

Fallimento – insinuazione allo stato passivo – riscossione dei crediti tributari e previdenziali – artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010 – avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito – sufficienza –

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33408 dell’11 novembre 2021 (1), pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato – conformemente alle richieste del Procuratore Generale (2) – il seguente principio di diritto:

“Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo”.  

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