Cass. Seconda sezione civile, Ordinanza n. 27089 del 6 ottobre 2021

Abusivo frazionamento del credito – Rilevabilità d’ufficio ma necessità di concedere termine a difesa

Cass. Seconda sezione civile, Ordinanza n. 27089 del 6 ottobre 2021: “Salvo il giudicato interno, l’eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l’esistenza di un interesse alla tutela processuale.”

Con tale pronunzia (1), la Suprema Corte torna ad occuparsi del tema dell’abusivo frazionamento del credito, sostenendo che l’improponibilità della domanda derivante da questo comportamento abusivo del creditore è sì rilevabile d’ufficio dal giudice, tuttavia non può trattarsi di una decisione a sorpresa, dovendo essere la questione sottoposta al contraddittorio delle parti. La decisione merita di essere segnalata perché di fatto si pone in contrasto col pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone il contraddittorio di cui all’art. 101 comma 2 c.p.c. solo per le invalidità sostanziali, non per i vizi processuali, come ad esempio l’inammissibilità o l’improcedibilità di un’impugnazione o di una domanda (vedi ad esempio Cass. 15019/16 e Cass. 11738/18).

La Procura generale della Corte di cassazione non aveva concluso, trattandosi di procedimento camerale.

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