Cass. Terza sezione civile, Sentenza n. 24891 del 15 settembre 2021

Azione revocatoria – Interruzione della prescrizione – Rilevanza del momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Cass. Terza sezione civile, Sentenza n. 24891 del 15 settembre 2021: “In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell’instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l’espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell’atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell’impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell’atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità “naturale” di proporre la domanda.”

La sentenza (1), ponendosi in aperto contrasto con specifico precedente sul tema (Cass. 22827/19),afferma un principio davvero innovativo, superando il dato letterale dell’art. 2943 c.c. secondo cui ai fini interruttivi della prescrizione rileva la “notificazione” dell’atto introduttivo del giudizio. E il superamento non si realizza attraverso il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica (vedi Cass. SU 24822/15), bensì equiparando quoad effectum il deposito del ricorso con la notifica dello stesso. E’ evidente la portata rivoluzionaria del principio.

La Procura generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria scritta (2) concludendo in senso opposto.

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