Cass. Sezioni Unite n. 3086 del 1 febbraio 2022

CTU eccedente i limiti del mandato – allegazione e prova di fatti diversi da quelli dedotti dalle parti – differenza tra fatti principali e secondari – acquisizione di documenti ulteriori – nullità assoluta e relativa – distinzione per la CTU contabile  

Cass. Sezioni Unite n. 3086 dell’ 1 febbraio 2022: “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio”. “In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio”. “In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso”. “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.”.

Come visto, con detta sentenza (1) le Sezioni Unite formulano una sorta di decalogo in ordine ai poteri del CTU di accertare fatti diversi da quelli dedotti dalle parti. In sintesi, il supremo consesso afferma che: – i fatti principali devono essere allegati e provati dalle parti e quindi non possono essere introdotti ed accertati dal CTU, a meno che non tratti di CTU contabile, dove ciò può avvenire, attraverso l’esame della documentazione acquisita nel rispetto del principio di contraddittorio nel corso della consulenza; – fatta salva tale ultima ipotesi, qualora il CTU nel rispondere ai quesiti postigli accerti fatti principali non ritualmente dedotti dalle parti, si è in presenza di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio e convertibile in motivi di impugnazione; – se invece l’accertamento del CTU riguardi fatti secondari non ritualmente dedotti dalle parti ovvero il CTU utilizzi documenti acquisiti in violazione del principio del contraddittorio, si verte in materia di nullità relativa, da eccepire tempestivamente dalla parte interessata ai sensi dell’art. 157 c.p.c.; – tali vizi, di nullità assoluta o relativa, non sussistono se si tratti di fatti rilevabili d’ufficio dal giudice.

La Procura generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria scritta (2) formulando conclusioni parzialmente difformi, in particolare escludendo questa distinzione tra nullità assoluta e relativa ed ipotizzando l’inammissibilità (inutilizzabilità) della CTU fondata su documenti tardivamente prodotti ovvero eccedente i limiti delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, inammissibilità rilevabile sempre d’ufficio.

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