Cass. Sezioni Unite n. 36596 del 25 novembre 2021

Sentenza emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. – conseguenze – nullità in re ipsa, per essere immanente il pregiudizio al contraddittorio e al diritto di difesa

Cass. Sezioni Unite n. 36596 del 25 novembre 2021: “La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.

Con detta sentenza (1), le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo esistente all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità circa la sorte della sentenza emessa prima della scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.; è infatti noto che all’orientamento secondo cui la sentenza emessa in anticipo è irrimediabillmente nulla (vedi ad esempio 26883/19 e Cass. 24636/16), si contrapponeva la tesi della nullità non automatica ma dipendente dalla dimostrazione del pregiudizio concreto del diritto di difesa subito dalla parte (vedi ad esempio Cass. 7413/21 e Cass. 24969/18). Le Sezioni Unite hanno fatto giustizia di tale ultima tesi, assumendo che nel caso in esame il pregiudizio del contraddittorio e del diritto di difesa è in re ipsa, nascendo da una valutazione preventiva della legge.

La Procura Generale della Corte di cassazione aveva depositata requisitoria scritta (2) invocando l’enunciazione del principio di diritto poi affermato dalle Sezioni Unite.    

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