Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.
1. La Scuola superiore della magistratura e la formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. L’art. 179-ter disp. att. c.p.c.: dalla riforma mai attuata del 2016 alla riformulazione del D.lgs.. 149/2022
Il D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura, dopo aver precisato, nel suo articolo 1, c. 2 che “La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati”, prevede, nell’articolo 2 che “La Scuola è preposta: … i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali; …”. Dunque, nella disciplina che ha introdotto nel nostro sistema l’istituzione chiamata a formare i magistrati è contenuta una disposizione di collegamento con la formazione di altri ordini professionali, finalità divenuta obbligo e declinata in termini di linee guida con riguardo ai professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Occorre fin d’ora ricordare l’obbligo avente identico contenuto – declinato in termini di linee guida – previsto nella materia della crisi d’impresa, e oggetto di specifiche indicazioni contenute nella legislazione eurounitaria, per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti che vogliano ottenere, e successivamente mantenere, l’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

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