Cass. Sez. Un. num. 25478 dep. il 21 settembre 2021 

Artt. 615 c.p.c. e domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. –  Rilevanza della caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo azionato dal creditore sull’esito della causa di opposizione all’esecuzione introdotta per motivi diversi – ambito di operatività dell’art. 96 c.p.c. nel caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo azionato dal creditore pignorante

La Cassazione a Sezioni Unite (1), ha enunciato i seguenti principi di diritto, provvedendo ai sensi dell’art. 363 co. 3 c.p.c.:

a) «In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all’esecuzione si debba concludere non con l’accoglimento dell’opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione».

b) «L’istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest’ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell’opposizione all’esecuzione; e, solamente quando sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all’esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo».

La sentenza (1) interviene innanzitutto sulla questione, ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, degli effetti della sopravvenuta caducazione del titolo nel giudizio di opposizione all’esecuzione già pendente.

Le tesi in campo erano due: quella favorevole ad ipotizzare che la regolazione delle spese dovesse avvenire tenendo conto dei motivi per i quali il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c. era stato originariamente proposto e quella favorevole a sostenere che le spese del processo debbono essere poste a carico del creditore perché l’azione esecutiva da questi esercitata si è rivelata “ingiusta”.

Le Sezioni Unite hanno aderito alla prima posizione interpretativa.

La medesima sentenza affronta anche il problema degli effetti che la caducazione del titolo esecutivo produce. Più precisamente, la Suprema Corte si pone il problema di stabilire se, ed eventualmente entro quali limiti, la eventuale domanda risarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c., avanzata nei casi in cui l’azione esecutiva del creditore si rivelata ingiusta (a causa del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo), possa essere eventualmente introdotta in un giudizio autonomo, all’uopo introdotto. 

La Procura generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria (2) con cui si era chiesto di affermare un principio di diritto parzialmente diverso in relazione alla sola prima questione.

I principi di cui la Procura Generale aveva chiesto l’affermazione erano i seguenti:

a) “nel caso in cui, pendente l’opposizione all’esecuzione, il titolo in virtù del quale l’azione esecutiva è stata esercitata venga caducato, il giudice investito del processo dichiara cessata la materia del contendere e pone le spese a carico del creditore opposto, da ritenersi soccombente “virtuale;

b) “nel caso in cui una esecuzione forzata promossa in forza di titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo si riveli ingiusta per la sopravvenuta caducazione del predetto titolo la domanda risarcitoria di colui che è stato destinatario dell’azione esecutiva può essere proposta indifferentemente nel giudizio di merito o nell’opposizione all’esecuzione, senza alcuna preclusione, salvo che la scelta si riveli “abusiva”.

Per la Procura aveva rassegnato le conclusioni la dott.ssa Anna Maria Soldi (2) come da requisitoria messa a disposizione per il download al seguente link.

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